martedì 30/04/2024 • 15:54
L’AML Package comprende la Sesta Direttiva Antiriciclaggio, il single rulebook e l’istituzione dell’AMLA ed è stato adottato con ampi consensi all’interno del Parlamento dell’Unione, a conferma dell’interesse ad arginare, in maniera concreta, fenomeni criminali che impattano sul tessuto economico europeo.
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Rispetto ai “six pillars” della proposta di riforma avanzata dalla Commissione, un passo avanti è stato compiuto, in attesa che i vari provvedimenti ricevano l’approvazione del Consiglio prima dell’effettiva entrata in vigore a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE.
L’adozione dell’AML Package da parte del Parlamento UE permette di poter eseguire, ad oggi, un doveroso recap sullo stato dell’arte partendo proprio dall’esigenza sottostante il processo di riforma e cioè che, per assicurare che tutti i rischi relativi ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo siano affrontati e gestiti, l’Unione Europea ha preso atto di dover costantemente adeguare il framework normativo a nuove e varie modalità di manifestazione di tali rischi legati all’innovazione tecnologica - è il caso delle valute virtuali - alla fisiologica extraterritorialità delle organizzazioni terroristiche e, non da ultimo, all’abilità dei criminali nello sfruttare eventuali vuoti normativi.
La titolarità effettiva
Ne discende, in prima istanza con l’atteso Testo Unico, la determinazione ad enfatizzare l’individuazione della titolarità effettiva delle entità giuridiche diverse dalle persone fisiche da riportate nei rispettivi registri nazionali e in quello centralizzato UE affinché non solo i soggetti obbligati e le autorità di vigilanza ma anche soggetti portatori di un interesse legittimo, possano risalire a tali dati peraltro storicizzati a beneficio della completezza delle informazioni ritraibili anche sotto il profilo cronologico.
Il regolamento mira quindi a rendere le norme dell'UE sulla titolarità effettiva più armonizzate e più trasparenti, intervenendo sulle due componenti tipiche - proprietà e controllo – che dovranno essere analizzate al fine di identificare tutti i titolari effettivi anche di clienti extra UE quando abbiano relazioni d’affari o acquistino immobili nel territorio dell’Unione.
Il single rulebook, com’era già noto, fissa la soglia della titolarità effettiva al 25% a qualunque livello della catena partecipativa, con l’obiettivo superare il ricorso strumentale ad interposizioni di veicoli societari.
Coerentemente con quanto precede, è confermata la profonda ed accresciuta interazione tra le varie FIU, anche in termini di poteri ad essi conferite, per l’analisi e l’individuazione di fattispecie nei cui confronti avviare non solo attività di prevenzione ma anche di repressione con il coinvolgimento delle autorità competenti.
La customer due diligence
Se l’individuazione della titolarità effettiva è un obiettivo da perseguire, la customer due diligence resta lo strumento per raggiungere il risultato. Le nuove norme riguarderanno anche la maggior parte del settore delle cripto-attività, richiedendo ai provider di eseguire i noti adempimenti identificativi nei confronti della propria clientela cui resterà associato, al ricorrere degli elementi di sospetto, l’obbligo segnaletico
La “KYC” (e così gli obblighi conseguenti) sarà estesa ad altri operatori economici che, come gli attuali destinatari, hanno maggior contezza, proprio in ragione dell’attività svolta, di transazioni che movimentano ricchezza, la cui fonte potrebbe astrattamente essere illecita. Ecco perché la già corposa pletora si arricchirà di coloro che commerciano beni di lusso quali pietre e metalli preziosi, inclusi i gioiellieri e gli orafi, dei commercianti di automobili di lusso, aerei e yacht nonché di beni culturali.
Il settore del calcio
Discorso a parte merita il settore del calcio professionistico: il single rulebook sancirà l’inclusione, tra i destinatari, delle società e degli agenti fatto salvo un certo margine di manovra rimesso, eccezionalmente, ai singoli Stati che potranno eventualmente derogarvi.
I pagamenti in contanti
Quanto ai pagamenti in contanti, la sensazione è che non si sia raggiunta una quadra definitiva lasciando un limite massimo a 10.000 euro a livello UE, salvo deroghe al ribasso, rimesse alle singole giurisdizioni aderenti.
La sede AMLA
Un’ultima annotazione: era noto da febbraio scorso che l’AMLA non avrebbe avuto sede in Italia. Il Parlamento, approvando il package ha confermato la sede a Francoforte segnando definitivamente le speranze di quanti avevano caldeggiato e confidato in Roma.
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