X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Scopri i nostri servizi esclusivi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Altro
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • ARGOMENTI
  • Antiriciclaggio
  • Crisi di impresa
Altro

giovedì 07/03/2024 • 06:00

Impresa Studio del Notariato

Antiriciclaggio: criticità interpretative alla luce della riforma Cartabia

Lo Studio 70/2023 del Notariato si sofferma sul connubio fra normativa antiriciclaggio e procedure esecutive e concorsuali alla luce della riforma Cartabia, mettendo in luce le criticità e le problematiche interpretative legate, fondamentalmente, al nuovo art. 585 c.p.c.

di Piercarlo Felice - Avvocato, consulente AML/231/Privacy

di Antonio Valentini - Avvocato specializzato in compliance, founder Opera Professioni Srl

+ -
  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

Il tema della vendita forzata nell'ambito della normativa antiriciclaggio ha posto una serie di problemi e criticità interpretative, stante l'assenza di specifiche norme di riferimento.

I conti correnti delle procedure esecutive hanno, fin da subito, canalizzato l'attenzione dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, specificatamente in merito agli obblighi di adeguata verifica della clientela. La giurisprudenza si è espressa sul tema con una pronuncia del Trib. S.M. Capua Vetere, del 7 novembre 2019, secondo cui  «gli oneri di adeguata verifica introdotti dalla disciplina antiriciclaggio di cui al d.lgs. 21-11-2007, n. 231 e successive modificazioni non si applicano ai professionisti delegati e, più in generale, agli ausiliari del giudice, non potendo definirsi né clienti né esecutori degli stessi, nel senso indicato dall'art. 1, 2° co., lett. p), d.lgs. 231/2007, né infine effettivi titolari del rapporto bancario acceso quale conto della procedura esecutiva».

In dottrina si è esclusa l'applicabilità alla vendita forzata della normativa antiriciclaggio soffermandosi: sull'assenza di una disposizione espressa con riferimento alla vendita forzata e, in via più generale, alle vendite coattive; sulla natura giurisdizionale dell'attività di cui si discute e sulle peculiarità proprie di questa attività.

Le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia

L'art. 1 comma 12 lett. p) della legge delega recita: «prevedere che, nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il giudice emette il decreto di trasferimento soltanto dopo aver verificato l'avvenuto rispetto di tali obblighi».

La scelta è finalizzata ad estendere l'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio (ex D.Lgs 231/07 s.m.i.)  anche all'acquisto effettuato nell'ambito di procedure esecutive individuali o concorsuali.

In attuazione delle previsioni della legge delega, il comma 41 dell'art. 3 D.Lgs. 149/2022 prevede l'estensione alle procedure espropriative delle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, apportando modifiche agli articoli 585,586 e 591-bis c.p.c.

La relazione illustrativa puntualizza che non si è ritenuto di porre a carico del professionista compiti di controllo o verifica delle informazioni acquisite in ragione degli obblighi normativamente imposti, lasciando comunque aperti non pochi problemi come l'eventuale sussistenza di un obbligo di segnalazione di operazioni sospette, nonché, in via più generale, il ruolo del professionista delegato rispetto alla normativa in tema di antiriciclaggio.

Esecutore, cliente e titolare effettivo nelle procedure esecutive e concorsuali nelle prassi più recenti

Le FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi elaborate congiuntamente dal Ministero dell'Economia, dalla Banca d'Italia e dalla UIF, nonostante l'autorevolezza della fonte, destano non poche perplessità, tanto sotto il profilo dello strumento utilizzato, quanto sotto il profilo delle conclusioni raggiunte; conclusioni che, peraltro, sembrerebbero totalmente prescindere dal rinnovato contesto normativo di riferimento di cui alla cd. riforma Cartabia. Non poche perplessità genera la Faq n° 2 per cui il titolare effettivo, nelle procedure esecutive e concorsuali, sarebbe il soggetto sottoposto alla procedura. Secondo gli autorevoli autori dello Studio: “…non si comprende perché dover imputare la titolarità effettiva della procedura ad un soggetto che non ha la disponibilità del bene ed è tendenzialmente destinato a perderne la proprietà, in un ambito in cui non è possibile si verifichi il riciclaggio, se non per il diverso aspetto dell'operatività dell'acquirente, come esposto in prosieguo.” Come dar loro torto!!! Non si è, evidentemente, tenuto conto di tutta una serie di problematiche, anche strettamente operative, che sarebbero sorte, ad esempio nel rapporto banca – professionista.

La modifica dell'art. 585 c.p.c.

L'intervento del legislatore della riforma ruota tutto attorno alla modifica dell'art. 585 c.p.c. (cui sono legate le ulteriori modifiche segnalate di cui agli artt. 586 e 591-bis c.p.c.) , che al quarto e ultimo comma recita: «nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».

Con questa formulazione si esclude, seppur implicitamente, ogni obbligo antiriciclaggio riguardante gli offerenti che non si rendano aggiudicatari, nonché, in via generale, tutto quanto attiene a fasi della procedura esecutiva antecedenti rispetto all'aggiudicazione.

Secondo lo Studio del Notariato si conferma come la disciplina in tema di antiriciclaggio prevista con riferimento alla vendita forzata sia la medesima, sia che la procedura sia residualmente gestita in prima persona dal giudice, sia che venga delegata ad un professionista, come generalmente accade.

Bene, poi, ricordare come la nuova disciplina introdotta abbia ad oggetto le sole esecuzioni immobiliari e non anche quelle mobiliari, in maniera del tutto singolare e sorprendente.

L'intervento del legislatore lascia, quindi, aperti significativi problemi evidenziati già prima della riforma in tema di adeguata verifica e segnalazioni di operazioni sospette, posto che si è ritenuto non solo di escludere la riconducibilità del professionista delegato fra i professionisti contemplati dall'art. 3 del D.lgs. n. 231/2007, ma anche di circoscrivere fortemente l'applicabilità della disciplina antiriciclaggio con riferimento alla vendita forzata, stante il richiamato riferimento a parte dell'articolo 22 del decreto stesso. Opportuno, conseguentemente, evidenziare come sia da escludere l'applicabilità, in sede di espropriazione forzata, delle norme in materia di segnalazione di operazioni sospette ovvero della norma concernente l'astensione (ex art 42 D.Lgs 231/07).

Tanti i dubbi che residuano e che meriterebbero un approccio risolutivo concreto.

La dichiarazione dell'aggiudicatario e le possibili patologie: mancanza o rifiuto, reticenza, falsità

Alla dichiarazione dell'aggiudicatario viene attribuita la rilevanza di condizione per l'emissione del decreto di trasferimento, con la conseguenza che, «se la fase di liquidazione giudiziale degli immobili è stata delegata … il professionista incaricato non potrà trasmettere al giudice dell'esecuzione la bozza del decreto per la sottoscrizione ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato alle prescrizioni del d.lgs. n. 231 del 2007».

Occorre, però, evidenziare come nulla sia previsto con riferimento all'omessa o ritardata dichiarazione entro il termine fissato per il versamento del prezzo, ossia il termine indicato dal nuovo testo dell'art. 585 c.p.c., aprendo la discussione sulla natura perentoria o ordinatoria del termine stesso.

Ancor più complessa è l'ipotesi della dichiarazione resa in modo incompleto o mendace, che apre la strada a differenti valutazioni e conseguenti determinazioni.

Le procedure concorsuali

Purtroppo, nonostante il legislatore delegante lo prevedesse, il legislatore delegato non è intervenuto con riferimento alle procedure concorsuali, enfatizzando una grave lacuna interpretativa.

Per stabilire se si rientri o meno nel perimetro di applicazione della vigente normativa antiriciclaggio occorrerà far perno sulla qualificazione dell'attività del professionista in termini di attività giurisdizionale, in quanto delegato o ausiliare del giudice o del curatore, ovvero di attività professionale in senso proprio.

Entrata in vigore

Sarebbe stata opportuna l'introduzione di una specifica norma di diritto intertemporale per chiarire con riferimento a quali procedure esecutive debba trovare applicazione la nuova disciplina introdotta: solo con riferimento alle procedure esecutive instaurate dopo l'entrata in vigore della norma ovvero con riferimento alle procedure esecutive già pendenti ove, alla data del 28 febbraio 2023, non sia stato ancora emesso il decreto di trasferimento?

La prassi dei Tribunali ha sposato entrambe le opzioni interpretative, in assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore.

Sarebbe auspicabile, in conclusione, un nuovo intervento dirimente del legislatore, volto a colmare tutte le lacune evidenziate.

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente? Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”