Le novità in tema di IMU contenute nelle ultime due leggi di Bilancio hanno determinato l'aggiornamento dei due modelli dichiarativi: IMU/IMPi e IMU ENC, quest'ultimo utilizzabile dagli enti del terzo settore. Il 26 aprile 2024, il MEF ha pubblicato il DM 24 aprile 2024, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con cui vengono approvati i due modelli, le relative istruzioni nonché le specifiche tecniche.
Dichiarazione IMU ENC
Indipendentemente da eventuali variazioni del presupposto impositivo, la dichiarazione IMU prevista per il mondo del no profit dall'art. 1, comma 770, della legge n. 160/2019, va presentata entro il 30 giugno di ogni anno, in relazione all'anno precedente, in via telematica all'Agenzia delle entrate. La ragione dell'aggiornamento risiede nelle previsioni dell'art. 1, comma 71, della legge n. 213/2023, legge di Bilancio 2024. In virtù di tale disposizione si devono considerare esenti dall'imposta gli immobili ricadenti nella soggettività passiva dell'ente, ma concessi in comodato ad altro ente che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività socialmente meritevoli e con modalità non commerciali. In virtù della medesima disposizione, se l'esercizio di tali attività previste dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504/1992 è momentaneamente sospeso, gli immobili in cui hanno sede devono considerarsi ancora strumentali ad esse sempre che non sia cessato definitivamente il rapporto di strumentalità all'esercizio delle predette attività. La disposizione in commento è norma di interpretazione autentica, pertanto di portata retroattiva. Alla luce di tale considerazione, andrebbe chiarito come comportarsi per i periodi d'imposta antecedenti al 2023. Perché se è chiaro che è possibile procedere a richiedere i rimborsi nei tempi e nei modi previsti dalla legge, deve comprendersi come ottemperare all'adempimento dichiarativo il cui termine è già spirato.
Dichiarazione IMU/IMPi per la generalità dei contribuenti
L'aggiornamento della dichiarazione IMU/IMPi, utilizzabile dai contribuenti diversi dagli enti non commerciali, è dovuto all'esenzione introdotta dall'art. 1, comma 82, della legge di Bilancio 2023, legge n. 197/2022, per la quale sono state previste apposite caselle, riguardante «gli immobili non utilizzabili né disponibili», per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. La disposizione, che ha modificato l'art. 1, comma 759, della legge n. 160/2019 introducendo la previsione della lett. g-bis) impone al soggetto passivo di comunicare al comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione, e la cessazione del possesso degli stessi, esclusivamente in via telematica. All'uopo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, e pertanto dal 1° gennaio 2023, un Decreto ministeriale avrebbe dovuto disciplinare le relative modalità. Nonostante il ritardo, il nuovo modello approvato permetterà di dichiarare le situazioni verificatesi nel 2023, anno di debutto dell'esenzione con la conferma che si dovrà procedere esclusivamente all'invio telematico diretto, o tramite intermediario abilitato, al servizio telematico dell'Agenzia delle entrate. Ma, come per gli enti non commerciali, anche qui si pone un problema di retroattività. Pur non trovandosi di fronte ad una norma di interpretazione autentica, difatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 60 depositata il 18 aprile 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previgente normativa riconducibile all'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011, nel testo applicabile ratione temporis, nella parte in cui non aveva previsto identica esenzione per il passato. Va pertanto chiarito come comportarsi per i periodi antecedenti al 2023 per i quali i contribuenti hanno ancora la possibilità di chiedere i rimborsi.
Negli altri casi in cui è fatto obbligo di presentare la dichiarazione secondo la casistica declinata dalle istruzioni approvate, si potrà procedere anche tramite diretta presentazione all'ufficio, ovvero per posta raccomandata o tramite pec.
Dalle istruzioni alla compilazione del nuovo modello, emergono spunti di riflessione importanti relativi anche ai recenti interventi giurisprudenziali e di prassi.
Risultano recepite, anzitutto, le statuizioni della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 209/2022 che ha riscritto la definizione, ai fini IMU, di abitazione principale stabilendo che si consideri tale l'immobile nel quale il soggetto passivo d'imposta abbia stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale, indipendente dall'eventuale diverso luogo di residenza del coniuge o degli altri familiari sul medesimo territorio comunale o in comuni differenti. Venendo meno il riferimento alla situazione dei componenti del nucleo familiare, e rilevando le sole residenza anagrafica e dimora abituale del soggetto passivo d'imposta, non è possibile differenziare il trattamento tributario riservato ai contribuenti con un nucleo familiare frammentato rispetto a quello previsto per i contribuenti residenti e dimoranti nell'immobile utilizzato come abitazione da tutti i componenti della famiglia. Il divieto sancito dalla Corte Costituzionale di trattare diversamente le due fattispecie vale sia dal punto di vista sostanziale dell'agevolazione, sia dal punto di vista formale. In tal modo, non essendovi più differenza tra le due fattispecie impositive, anche l'obbligo dichiarativo previsto in caso di diverse residenze è divenuto costituzionalmente illegittimo tanto che, a differenza delle istruzioni al modello approvato nel 2022, le nuove istruzione non lo contemplano.
Altro elemento interessante è la permanenza della possibilità nel nuovo modello di dichiarare le esenzioni disposte per la pandemia e fruite negli anni passati. Le istruzioni spiegano che la possibilità è ancora concessa ove il contribuente abbia intenzione di ravvedersi. La cosa è importante non per la fattispecie in sé, ma perché conforta l'importante conforme chiarimento fornito dal Dipartimento delle Finanze nel corso degli eventi della stampa specializzata di inizio anno secondo cui in materia di tributi locali, la dichiarazione può essere presentata in ogni tempo e la tardività sanata avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso. Ciò, naturalmente, sino al momento della notifica dell'accertamento.
L'art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998 prescrive che le dichiarazioni fiscali presentate oltre i 90 giorni dalla scadenza sono da considerare omesse non assumendo, pertanto, alcuna validità. Il D.P.R. n. 322 del 1998 reca, tuttavia, «le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto». La norma richiamata, pertanto, è applicabile esclusivamente alla disciplina delle imposte erariali. Nelle discipline dei tributi locali, al contrario, non viene mai operata una distinzione fra la fattispecie dell'omessa dichiarazione e la fattispecie costituita dalla tardiva presentazione. Fino al momento della contestazione, pertanto, è possibile presentare la dichiarazione che deve essere considerata valida indipendentemente dal contestuale versamento della sanzione determinata secondo l'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 disciplinante l'istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare errori e omissioni.
Fonte: DM MEF 24 aprile 2024
Modello dichiarazione IMU/IMPi 2024
Istruzioni modello IMU/IMPi
Modello dichiarazione IMU ENC 2024
Istruzioni modello IMU ENC