sabato 27/04/2024 • 06:00
Nell'ambito di attuazione della Riforma fiscale, il MEF, con DM 24 aprile 2024, ha finalmente individuato gli atti non soggetti all'obbligo del contraddittorio preventivo. Quali sono le esclusioni?
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Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 24 aprile 2024, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha definito e specificato quali sono gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e da controllo formale delle dichiarazioni che, ai sensi del nuovo (ed ormai famoso) art. 6-bis della L. 212/2000, non devono essere necessariamente preceduti dal contraddittorio obbligatorio.
Prima di esaminare i suddetti atti esclusi presenti nel Decreto in questione, è utile ricordare come una delle principali novità della riforma fiscale sia rappresentata dall'introduzione dell'obbligo del contraddittorio preventivo, previsto dal menzionato nuovo art. 6-bis della L.212/2000, che l'A.F. dovrà rispettare, a pena di nullità, prima di emettere un atto impositivo.
In particolare, la nuova norma in vigore dal 18 gennaio 2024 ha previsto che:
Sin da subito, tuttavia, sono sorti molteplici dubbi applicativi in merito alle modalità tecnico-procedurali ed all'esatto ambito temporale entro cui applicare il nuovo istituto – la cui disciplina ha dovuto necessariamente coordinarsi anche con le plurime e rilevanti modifiche che “a cascata” il legislatore della riforma ha contemporaneamente apportato al procedimento di accertamento delle imposte con il D.Lgs. 13/2024 e che saranno applicate, però, solo per gli atti emessi dal 30 aprile 2024.
Infatti, con le nuove disposizioni del D.Lgs. 13/2024 in materia di accertamento il legislatore ha modificato, tra l'altro, le regole sulla partecipazione del contribuente all'istruttoria ed al procedimento di accertamento con adesione per fare in modo che esse fossero attuate ed armonizzate con il nuovo contraddittorio previsto dall'art. 6-bis dello Statuto.
Per tal motivo, suscitando non poche perplessità tra contribuenti ed addetti ai lavori, prima con un atto di indirizzo del 29 febbraio 2024 e poi con una norma ad hoc (art. 7 D.L. 39/2024), il legislatore ha rinviato l'applicazione delle nuove regole sul contraddittorio obbligatorio fino al momento in cui sarebbe stato emanato il Decreto attuativo contenente tutte le casistiche di esclusione, cercando di fare in modo che il nuovo contraddittorio entrasse concretamente in funzione il 30 aprile 2024, contemporaneamente alle nuove regole sull'accertamento.
Proprio a ridosso dell'ormai prossimo 30 aprile, quindi, il Governo ha finalmente specificato quali sono gli atti esclusi dall'obbligo di contraddittorio obbligatorio – appartenenti alle tre macro-categorie già previste dall'art. 6-bis - dando il via in tal modo alla concreta applicazione del nuovo istituto.
Atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati (art.2)
Una prima categoria menzionata dall'art. 6-bis L.212/2000 – su cui sin da subito erano sorti molti dubbi ed incertezze - è quella degli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati.
L'art. 2 del nuovo Decreto chiarisce che, ai fini del contraddittorio, si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'A.F. riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione. Pertanto, saranno esclusi dall'obbligo di contraddittorio preventivo:
Atti di pronta liquidazione (art.3)
L'art. 3 del Decreto, inoltre, specifica che si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'A.F. a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa Amministrazione. Saranno, pertanto, esclusi dal contraddittorio:
Controllo formale (art.4)
L'art. 4 del Decreto, infine, esclude dall'obbligo di contraddittorio le comunicazioni degli esiti del controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/73, ossia ogni atto emesso dall'A.F. a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d'imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.
Osservazioni
È ormai tutto pronto per l'esordio del nuovo contraddittorio di cui si parla e discute da molto tempo. Al di fuori dei casi per cui è prevista esplicita esclusione, dal 30 aprile 2024 l'A.F. sarà obbligata a convocare preventivamente il contribuente prima di notificargli un atto impositivo, ponendolo nelle condizioni di acquisire tutte le necessarie informazioni e di delineare un'adeguata strategia difensiva. Funzionari accertatori e professionisti, quindi, dovranno familiarizzare in fretta con il nuovo istituto e con i correlati nuovi strumenti istruttori: si pensi al c.d. schema d'atto che l'A.F. sarà obbligata a notificare ai contribuenti a seguito del quale questi potranno presentare deduzioni difensive e/o istanza di accertamento con adesione e/o istanza di accesso al fascicolo per prendere visione degli elementi istruttori raccolti dall'ufficio.
Fonte: DM MEF 24 aprile 2024
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