martedì 23/04/2024 • 14:25
L'Agenzia delle Entrate, con Provv. 22 aprile 2024 n. 205127, disciplina, per il periodo d'imposta 2023, le condizioni di affidabilità fiscale (ISA) in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici premiali.
redazione Memento
Con il provvedimento n. 205127 del 22 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha disciplinato per il periodo d'imposta 2023, le condizioni di affidabilità fiscale (ISA) per l'applicazione dei benefici premiali (di cui all'art. 9 bis c. 11 DL 50/2017). Livello di affidabilità fiscale 2023 Benefici Pari almeno a 9 (o complessivamente almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2022 e 2023) esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: a) 70.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2024 b) 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2023 esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA, maturato per l'anno di imposta 2024 o nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici i termini di decadenza per l'attività di accertamento sono ridotti di un anno esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato Inferiore a 9 ma almeno pari a 8 (o complessivamente almeno pari a 8.5, in base alla media di 2022 e 2023) esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: a) 50.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2024; b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2023. esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA, maturato per l'anno di imposta 2024 o nei primi tre trimestri del 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui i termini di decadenza per l'attività di accertamento sono ridotti di un anno Almeno pari a 8.5 esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici i termini di decadenza per l'attività di accertamento sono ridotti di un anno I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai citati benefici premiali se: - applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti; - il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso. Fonte: Provv. AE 22 aprile 2024 n. 205127
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