martedì 23/04/2024 • 06:00
Nel dettare le istruzioni per la gestione in denuncia contributiva del congedo parentale nella nuova misura aumentata, l’INPS ha disciplinato anche i casi di congedo già fruito nei primi tre mesi del 2024. Due criticità: l’obbligo di restituire quanto già fruito e la mancata disciplina della mensilità di aprile.
La Legge di Bilancio 2024 (Articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha aumentato l’importo dell’indennità spettante a titolo di congedo parentale, per il secondo mese fruito dal genitore lavoratore dipendente, nelle seguenti misure: dal 30% all’80% della retribuzione per i periodi di fruizione che ricadono nell’anno 2024; dal 30% al 60% per i periodi di fruizione intercorrenti dal 2025. Il beneficio spetta solo in caso di congedo di maternità terminato in data successiva al 31 dicembre 2023 e a condizione che il bambino non abbia ancora compiuto i 6 anni di vita. Anche per il primo mese di congedo fruito l’indennità spettante è pari all’80% della retribuzione giornaliera media globale di riferimento, in riferimento ai genitori che terminano il congedo di maternità obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2023 (Legge di Bilancio 2023; legge 29 dicembre 2022 n. 197). Esposizione nel flusso UniEmens Per l’esposizione in denuncia contributiva del secondo mese di congedo ad indennità maggiorata occorre utilizzare i codici: “PG2”, se la fruizione avviene su base oraria; “PG3”, se la fruizione avviene su base giornaliera; esponendo in denuncia anche il codice fiscale del bambino. Per i datori di lavoro del settore privato con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica devono essere utilizzati, in Lista PosPA, i seguenti codici tipo servizio: “3W” in caso di periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell’80% per il solo anno 2024) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino; “3X”, in caso di periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino. CODICI GESTIONE UNIEMENS 2024 CODICI GESTIONE UNIEMENS 2025 Misura dell’indennità: 80% per i primi due mesi Codice Uniemens: Congedo ad ore: PG0 + PG2 Congedo in giorni: PG1+PG3 Codice Lista posPA: Congedo ad ore: 3W + 3T Congedo in giorni: 3X+3U INDENNITA’: 80% RMGG per il primo mese e 60% RMGG per il secondo mese Codice Uniemens: Congedo ad ore: PG0 + PG2 Congedo in giorni: PG1+PG3 Codice Lista posPA: Congedo ad ore: 3W + 3T Congedo in giorni: 3X+3U Modalità di gestione mesi arretrati Il riconoscimento dell’indennità nella misura dell’80% per i periodi di congedo parentale fruiti nel primo trimestre del 2024 può essere effettuato già nella busta paga di aprile utilizzando i medesimi codici introdotti per la gestione delle mensilità correnti. I codici evento “PG2” e “PG3” correlati al codice conguaglio “L330” devono essere utilizzati a partire dal mese di competenza gennaio 2024. N.B. Per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito, l'obbligo delle nuove codifiche decorre dai flussi UniEmens di competenza febbraio 2024 (cedolini di febbraio 2024 elaborati con gli eventi di competenza gennaio 2024). Tuttavia, sotto il profilo operativo, si rileva una doppia criticità: 1) In presenza di eventi già denunciati con i codici evento conguaglio già in uso i datori di lavoro devono procedere entro giugno 2024 alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione. In particolare, per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici evento (MA2 per fruizione su base giornaliera e MA0 per fruizione su base oraria) e quelli a conguaglio già in uso (L053 per fruizione su base giornaliera e L062 per fruizione su base oraria) e ricadenti nel periodo di competenza gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024, i datori di lavoro devono: - procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% utilizzando il codice conguaglio M047 - conguagliare la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione. N.B. Tale sistemazione può essere effettuata sui flussi di competenza da aprile 2024 a giugno 2024. 2) Nel caso in cui le buste paga di aprile siano già state elaborate e vidimate in definitiva non sarà possibile procedere con la codifica dei codici di gestione dell’indennità all’80% e si dovrà dunque procedere con un Vig di variazione Uniemens direttamente nel Cassetto Previdenziale INPS. La medesima procedura deve essere eseguita dai datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda. In questo caso occorrerà: Accedere al menu “Variazione Uniemens” presente all’interno del cassetto previdenziale Selezionare il periodo da variare e di seguito la matricola interessata Scegliere “variazione dati denuncia per regolarizzazione” Selezionare il lavoratore che ha fruito del congedo parentale Modificare i codici nella denuncia individuale Rettificare il tipo di copertura contributiva relativo alla settimana interessata dalla fruizione del congedo Inviare la denuncia modificata che sostituirà la precedente generando un nuovo importo a conguaglio a credito/a debito del datore di lavoro.
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Paolo Bonini
- Consulente del lavoro - Studio Nevio Bianchi & PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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