La Camera dei Deputati, con 185 sì e 115 no, ha votato la fiducia posta dal Governo sulla legge di conversione del c.d. Decreto PNRR (DL 19/2024), che dovrà essere approvata definitivamente entro il 1° maggio 2024.
La Commissione, in sede di esame del testo, ha ampliato le garanzie per appalti e subappalti, applicando anche nel privato al posto del riferimento ai contratti maggiormente applicati quelli stipulati alle parti sociali comparativamente più rappresentative.
Modifiche in arrivo anche per la patente a punti che, come già anticipato, non entrerà in vigore da subito ma, solo a partire dal prossimo primo di ottobre. L'introduzione di questa nuova abilitazione inizialmente sarà adottata solo per l'edilizia ma, in futuro si prevede di estenderla anche ad altri settori.
Le modifiche alla patente a punti
Prima ancora di vedere la luce già si discute di apportare delle modifiche al suo impianto normativo con un decreto ad hoc del Ministero del Lavoro che amplierà, molto probabilmente, l'ambito di applicazione della patente a punti estendendola non solo all'edilizia ma, anche ad altri ambiti lavorativi, così come previsto da un emendamento al Decreto PNRR approvato dalla commissione Bilancio della Camera.
La Commissione, attraverso un apposito un emendamento, ha previsto che per il rilascio della patente a punti le imprese potranno depositare un'autocertificazione con la quale dichiareranno, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti per il rilascio della stessa.
Ma, in caso di dichiarazioni mendaci, sarà prevista la revoca.
Le nuove tabelle per la decurtazione dei punti
Allo stato sono rimasti invariati i 30 punti iniziali con cui verrà rilasciata la patente, ed anche la soglia al di sotto della quale non si potrà più operare, ovvero 15 punti. Resta salvo il completamento dei lavori quando gli stessi sono superiori al 30% del valore del contratto mentre, nel testo originario era fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti.
Correzioni sono state apportate anche alla tabella con i punti decurtati a seconda delle diverse violazioni e sono stati ridotti, rispetto al testo originario, i punti di alcune fattispecie gravi.
Esempio
Nel caso di un infortunio del lavoratore che comporti un'inabilità temporanea assoluta con l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni, mentre nel precedente testo il termine era di 40 giorni, i punti saranno ridotti da 10 a 5.
Invece, se l'infortunio comporta una inabilità permanente dal lavoro solo parziale i punti saranno ridotti ad 8, ma, salgono a 15 per l'inabilità permanente al lavoro assoluta, mentre nella precedente stesura del testo entrambe le fattispecie erano sanzionate con 15 punti di decurtazione dalla patente.
Modifiche alle sanzioni per chi opera senza patente
La Commissione ha apportato modifiche anche alle sanzioni per chi opera in assenza della patente: la sanzione amministrativa sarà pari al 10% del valore dei lavori e, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad euro 6.000. La precedente prevedeva una sanzione da euro 6.000 ad euro 12.000.
Requisiti per il rilascio della patente ed il reintegro dei punti
È stata inserita una ulteriore modifica finalizzata al rilascio della patente, ovvero la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Non sarà più possibile reintegrare i crediti decurtati a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione dal momento che, i criteri per il recupero dei crediti decurtati saranno oggetto di un successivo decreto del ministero del lavoro di concerto con l'INL.
Infortuni sul lavoro: un allarme sociale
La politica, ancora una volta, difronte ad una situazione che desta grande allarme sociale, ovvero gli infortuni sul lavoro, risponde alla pancia delle persone senza cercare di dare una soluzione strutturale al problema.
La strage di Suviana, che segue di pochi mesi quella del crollo nel cantiere di Firenze, è attualmente alla ribalta dell’opinione pubblica.
Tutti a fare ipotesi, a mettere sotto accusa la catena dei subappalti senza considerare che in questa occasione erano impiegate le migliori aziende che sono leader mondiali nel proprio settore, eppure si è verificato un gravissimo infortunio, a riprova del fatto che purtroppo il rischio zero non esiste.
Cosa è acceduto sarà la magistratura ad accertarlo ma, sicuramente, non si può parlare di lavoratori in nero, non formati e di inosservanza delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Per concludere, a modesto parere di chi scrive, l’introduzione della patente a punti non è la soluzione al problema agli infortuni sul lavoro, basti pensare all’introduzione della patente a punti nell’ambito della circolazione stradale per farsi un’idea, da quando è stata introdotta, nel lontano 30 giugno 2003, non sono certo diminuiti gli incidenti stradali né, tantomeno, è stata un valido deterrente all’uso dei telefonini durante la guida.
La risposta al problema è semplice mancano i controlli, per strada non ci sono abbastanza pattuglie delle forze dell’ordine che possano presidiare le strade e multare gli automobilisti che commettono le infrazioni, mutatis mutandi, se rapportiamo l’esempio al campo degli infortuni sul lavoro l’esempio calza a pennello.
Attualmente non ci sono abbastanza ispettori che possano effettuare i controlli, ed anche le ultime assunzioni non colmano le gravi carenze di organico, con l’ovvia conseguenza che mancando i controlli le aziende sono ben consapevoli di rischiare poco o nulla e non investono in sicurezza.
Inoltre, la sicurezza è vista dalla maggior parte delle imprese come un costo, un ulteriore adempimento da soddisfare e, non come un’opportunità per migliorare i processi produttivi dell’azienda, anche perché in un ambiente di lavoro più sicuro e confortevole per i lavoratori è statisticamente provato che calano anche gli infortuni.