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lunedì 15/04/2024 • 06:00

Speciali REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Riforma dell’IRPEF: mancato raggiungimento dell’equità nella tassazione

Anche senza considerare interamente l'ambizioso progetto di riforma dell'IRPEF, ma solo la riforma degli aspetti generali della tassazione, l'attuazione del primo modulo appare limitato e, sicuramente, non va nella direzione di uniformare la tassazione tra le categorie di reddito.

di Claudio Carpentieri - Responsabile Dipartimento politiche fiscali e societarie CNA

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il progetto di riforma dell'IRPEF sancito dall'articolo 5 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al comma 1 lettera a), prevede una serie di principi su tanti aspetti, ma solo alcuni riguardano la struttura generale del tributo delle persone fisiche. Gli altri principi di riforma riguardano aspetti particolari legati a fatti specifici afferenti alla “vita economica” della persona fisica o della sua famiglia.

In generale l'obiettivo principale della riforma è quello di arrivare progressivamente all'aliquota unica di tassazione, spostando la necessaria progressività del tributo alle deduzioni dal reddito ovvero alle detrazioni dall'imposta che, evidentemente, anche a riforma attuata, continueranno ad essere inversamente proporzionali al reddito complessivo soggetto a tassazione (cfr articolo 5, c. 1, lett. a), n. 1.1).

Area di esenzione fiscale dall'IRPEF

Altro principio strutturale della riforma riguarda l'equiparazione dell'area di esenzione fiscale dall'IRPEF a prescindere dalla natura del reddito prodotto. Ossia l'eliminazione della iniquità che da troppo tempo è presente nella tassazione dell'IRPEF, riportando, giustamente, nel giusto alveo delle deduzioni forfettarie, le spese connesse alla produzione del reddito di lavoro dipendente (cfr articolo 5, c. 1, lett. a), n. 2.1).

A fronte di questi principi di riforma della struttura generale dell'IRPEF, l'articolo 1 del D.Lgs 30 dicembre 2023, n. 216, oltre a rendersi applicabile per il solo anno 2024, appare molto lontano, se non per l'accorpamento del secondo scaglione di imposizione al primo, peraltro parzialmente annullata per coloro che hanno redditi superiori a 50 mila euro (vedi “infra”). L'equiparazione della misura delle detrazioni connesse alla produzione di reddito di lavoro dipendente a quelle previste per i redditi da pensione previste dal medesimo articolo 1 del decreto legislativo della forma dell'IRPEF, non riducono il problema della equiparazione dell'area di esenzione fiscale delle diverse categorie di reddito.

Attualmente, infatti, la c.d. no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente è già più alta per effetto del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del Decreto-legge del 05/02/2020 n. 3, riconosciuto in misura piena per coloro che hanno redditi inferiori a 15.000 euro. L'aumento delle detrazioni da lavoro dipendente da 1.880 a 1.955, per chi ha redditi inferiori a 15.000 euro, non fa che ridurre l'ammontare di trattamento integrativo fruibile per arrivare alla medesima “No tax area” che per i redditi di lavoro dipendente resta a circa 13.730 euro.

Questo per sostenere che il primo modulo di riforma dell'IRPEF non riduce l'iniquità che da tempo vige in materia di tassazione IRPEF. L'iniquità risulta maggiormente evidente mettendo su un grafico le curve di tassazione IRPEF in vigore per l'anno 2024, In base della natura del reddito dichiarato.

Curve di tassazione IRPEF con riferimento alla natura del reddito dichiarato

Fonte: Elaborazioni CNA - Ipotesi senza alcun riconoscimento del trattamento integrativo per redditi tra 15.000 euro e 28.000 euro

Dal grafico risulta evidente l'iniquità della tassazione IRPEF che la riforma dovrebbe annullare progressivamente. Rappresentata non solo dalle diverse misure della “No Tax Area”, pari a:

  • zero per redditi d'impresa in ordinaria;
  • 5.500 euro per i redditi di lavoro autonomo e per i redditi d'impresa in contabilità semplificata;
  • 8.500 euro per i redditi da pensione;
  • 13.730 euro per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati,

ma anche dalla diversa inclinazione delle curve per livelli di reddito più alti. Pertanto è giusto arrivare quanto prima ad eliminare questa iniquità nella tassazione IRPEF, prevedendo, al contempo, una deduzione forfetaria dal reddito dei lavoratori dipendenti per tener conto dell'indeducibilità dei costi afferenti alla produzione del reddito stesso.

Oltre a quanto indicato nelle righe che precedono, il D.Lgs 30 dicembre 2023, n. 216, ha creato un ulteriore elemento di iniquità. Infatti, per evitare che il risparmio di imposte determinato dalla riduzione dell'aliquota di due punti percentuali per redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro, pari a 260 euro, l'articolo uno prevede la riduzione di 260 euro di alcune detrazioni per oneri per coloro che dichiarano un reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Si tratta, in particolare delle detrazioni:

  • gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del DPR 917/1986;
  • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
  • i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

E' evidente che anche in questo caso, tutti coloro che per l'anno 2024, sostengono delle spese soggette a detrazioni fiscali per oneri aventi una natura diversa da quella indicata nelle righe che precedono ovvero anche rientranti da quelle spese, ma di ammontare ridotto, potranno beneficiare dalla riduzione dell'IRPEF in tutto o in parte, mentre gli altri no.

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