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mercoledì 07/02/2024 • 06:00

Speciali LA CIRCOLARE DELLE ENTRATE

Riforma IRPEF: prime istruzioni operative su scaglioni e detrazioni

Con Circ. 6 febbraio 2024 n. 2/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative a seguito della revisione della disciplina dell'IRPEF e dell'abrogazione dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE), di cui al D.Lgs. 216/2023 che attua il primo modulo di riforma dell'IRPEF e altre misure in tema di imposte sui redditi.  

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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Con Circ. 6 febbraio 2024 n. 2/E vengono resi noti i primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito all'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche contenuto nel D.Lgs. 216/2023: le disposizioni realizzano la revisione del sistema d'imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF) attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote d'imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta.

Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Viene precisato che la rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito ha effetti limitati al periodo d'imposta 2024, secondo lo schema seguente:

  • 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
  • 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

In sintesi:

  • il primo scaglione di reddito con aliquota 23% è stato innalzato a 28.000 euro assorbendo il precedente secondo scaglione;
  • l'aliquota al 25% è stata soppressa;
  • il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, sono rimasti invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.

Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato

Con efficacia limitata al periodo d'imposta 2024, la detrazione per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, viene aumentata a 1.955 euro (da 1.880) con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro: il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, tuttavia si deve tenere conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario e della quota di agevolazione ACE.

La no tax area per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni assimilati viene aumentata a 8.500 euro analogamente a quanto già previsto per i pensionati.

Trattamento integrativo per i lavoratori dipendenti

Per l'anno d'imposta 2024, il requisito richiesto per il riconoscimento del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, è rappresentato dall'imposta lorda (determinata sui redditi di lavoro dipendente) d'importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, c. 1, TUIR, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno: la riduzione mira a neutralizzare l'incremento dell'importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente.

Uno dei requisiti per l'attribuzione del trattamento integrativo, infatti, è la capienza dell'imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per i medesimi redditi.

Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

Sempre per l'anno 2024, i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro subiscono una riduzione di 260 euro dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda in relazione a:

  • gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale; la disposizione non riguarda le spese sanitarie;
  • le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici;
  • i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

L'Agenzia precisa che la decurtazione prevista per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, va applicata alla detrazione dall'imposta lorda già ridotta dell'importo di 260 euro.

Anche in questa nuova fattispecie il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Adeguamento della disciplina delle Addizionali regionali e comunali all'IRPEF

Il termine ordinario del “31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce” entro cui ciascuna Regione/Provincia Autonoma può maggiorare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale, è differito al 15 aprile 2024; entro lo stesso termine la Regione o Provincia Autonoma può determinare aliquote differenziate sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF 2023: nell'ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome non approvino, entro il 15 aprile 2024, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pertanto, hanno tempo fino al 15 aprile 2024per pubblicare nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma la legge con la quale stabiliscono la misura del tributo sulla base della nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF.

I Comuni, per l'anno 2024, possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale entro il 15 aprile 2024 sulla base degli scaglioni IRPEF 2024: entro lo stesso termine possono determinare aliquote differenziate sulla base dei nuovi scaglioni di reddito vigenti per l'anno 2023.

Abrogazione dell'ACE

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l'ACE è abrogata mentre viene confermato che l'eccedenza di rendimento nozionale del reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 può essere riportata nei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.

Fonte: Circ. AE 6 febbraio 2024 n. 2/E

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