Per l'anno d'imposta 2024 l'IRPEF viaggia a tre scaglioni ma con una limitazione, sopra determinati redditi, di alcune detrazioni fiscali.
È questo l'effetto principale del D.Lgs. 216/2023, approdato in Gazzetta Ufficiale n. 303, emanato in ossequio a quanto previsto dalla legge delega n. 111 del 2023 recante «Delega al Governo per la riforma fiscale».
Nella seguente tabella si riporta una sintesi degli scaglioni IRPEF dal 2021 ad oggi.
Come cambiano gli scaglioni di reddito
Numero scaglioni
Fino al 2021 (art. 11 DPR 917/86)
Dal 2022 (art. 1 c. 2 lett. a) L. 234/2021) (*)
Anno 2024 (D.Lgs. 216/2023)
1
fino a 15.000 euro, 23%
fino a 15.000 euro, 23%
fino a 28.000 euro, 23%
2
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27%
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%
3
oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38%
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%
oltre 50.000 euro, 43%
4
oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41%
oltre 50.000 euro, 43%
-
5
oltre 75.000 euro, 43%
-
-
(*) A decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 gli scaglioni erano quattro, con un chiaro vantaggio per i redditi fino ad euro 50.000 e uno svantaggio per quelli superiori, visto che il limite di reddito dopo il quale si applicava lo scaglione più elevato era passato da euro 75.000 ad euro 50.000. Quindi, euro 25.000 in più che venivano assoggettati, nei periodi d'imposta 2022 e 2023, al 43% mentre in precedenza subivano una tassazione media del 40,4%.
I nuovi scaglioni IRPEF: quali sono le conseguenze
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 216/2023, per la parte di redditi superiori ad euro 28.000 in termini di mera imposizione IRPEF nulla cambia rispetto al passato. Invece, per i redditi:
al di sotto di 28.000 euro vi è un miglioramento impositivo visto che il primo e secondo scaglione vengono accorpati in uno unico fino a euro 28.000 con una imposizione del 23%;
da euro 15.000 fino ad euro 28.000 vi è un miglioramento di due punti percentuali.
Pertanto, sui redditi complessivi fino ad euro 28.000, per l'anno d'imposta 2024 vi sarà un miglioramento impositivo IRPEF pari ad euro 260.
Viene anche disposto per l'anno 2024 l'innalzamento ad euro 1.955, in luogo degli euro 1.880 attuali, della detrazione prevista dall'art. 13 c. 1 lett. a) primo periodo DPR 917/86. Si tratta di una detrazione, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, che scatta qualora al reddito complessivo concorrono uno o più redditi individuati dalla norma tra cui quelli di lavoro dipendente e taluni a questi assimilati.
Si legge nella relazione illustrativa al decreto delegato che per effetto di tale modifica la soglia di “no tax area” prevista per i redditi di lavoro dipendente prima della novella di cui si è appena detto, si amplia fino a 8.500 euro, dagli attuali euro 8.174 circa, raggiungendo così quella prevista per i redditi da pensione.
Evidenziando che l'art. 1, co. 4, del decreto delegato dispone che per la determinazione degli acconti dovuti ai fini IRPEF e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si deve assumere, come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui si è appena detto sopra, le ulteriori due novità che si segnalano sono:
la rivisitazione della somma al di sotto della quale scatta il trattamento integrativo di cui all'art. 1 c. 1 primo periodo L. 21/2020, nonché
la revisione della disciplina delle detrazioni fiscali.
Per quanto riguarda il trattamento integrativo, la citata norma prevede che qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi a questi assimilati sia di importo superiore a quello che spetta per la detrazione di cui all'art. 13 c. 1 DPR 917/86, viene riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari euro 1.200, a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro.
Il decreto delegato prevede che per l'anno 2024 il trattamento integrativo spetta in favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore ad euro 15.000 qualora l'imposta lorda sia superiore a quello della detrazione di cui al già citato art. 13 c. 1 DPR 917/86, come già avviene, diminuita, però, dell'importo di euro 75 rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
Visto, infatti, l'aumento della detrazione da euro 1.880 a euro 1.955, prevista dall'art. 13 c. 1 lett. a) primo periodo DPR 917/86, di cui già si è detto, per non penalizzare il soggetto che, a causa di tale aumento, si dovesse trovare con l'imposta lorda non più superiore alla detrazione, condizione richiesta per poter beneficiare del trattamento integrativo, la detrazione viene abbattuta proprio della differenza fra quella in vigore per il 2024 e quella in vigore precedentemente (1.955 - 1.880=75).
L'art. 2 D. Lgs. 216/2023 rivede anche l'assetto di talune detrazioni stabilendo che ai fini IRPEF per i contribuenti che risultano avere un reddito complessivo, assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, superiore ad euro 50.000, per l'anno 2024 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda viene diminuita di un importo pari ad euro 260 con riferimento ai seguenti oneri:
la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal DPR 917/86 o da qualsiasi altra disposizione fiscale, ad eccezione per le spese sanitarie individuate dall'art. 15 c. 1 lett. c) DPR 917/86;
le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi previsti dalla norma sul Superbonus, art. 119 c. 4 quinto periodo DL 34/2020.
Esempio di calcolo
La riduzione in oggetto va operata sulla detrazione determinata ai sensi dell'art. 15 c. 3-bis DPR 917/86. Pertanto, tenuto conto anche di tale ultima disposizione che stabilisce che la detrazione di cui all’art. 15 spetta:
per l'intero importo, se il reddito complessivo non eccede gli euro 120.000, ovvero
per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 120.000 euro,
ne scaturisce che la decurtazione di euro 260 va applicata alla detrazione dall'imposta lorda che, per i titolari di reddito superiore a euro 120.000 euro, è già ridotta per effetto del rapporto di cui si è appena detto.
Quindi, se un contribuente dovesse dichiarare un reddito di euro 180.000 con oneri detraibili, soggetti alla riduzione in commento, pari a complessivi euro 8.000 su cui spetta la detrazione del 19%, si avrebbe una detrazione pari ad euro 760 (8.000*19%*50%) che andrebbe decurtata di euro 260.
Conclusione
Per i redditi fino ad euro 28.000 vi è un miglioramento di due punti percentuali ai fini dell'imposizione IRPEF ed anche un miglioramento in termini di “no tax area”, visto l'aumento ad euro 1.955, in luogo degli euro 1.880 attuali, della detrazione prevista dall'art. 13 c. 1 lett. a) primo periodo DPR 917/86. Infine, vi è un mantenimento degli equilibri per quanto concerne il trattamento integrativo, mentre risulta esservi un peggioramento in termini di detrazione per oneri per i titolari di redditi superiori ad euro 50.000.