I cittadini extra UE altamente qualificati, possono dal 5 aprile 2024 ottenere un permesso di soggiorno come autonomi, detti nomadi digitali, o lavoratori da remoto, anche per aziende non residenti. Il permesso di soggiorno per i nomadi digitali e lavoratori da remoto extra UE riguarda soggetti che svolgono attività altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che permettono di lavorare da remoto, in via autonoma oppure per un'impresa anche non residente nel territorio italiano. La richiesta del permesso può essere presentata in qualsiasi momento, senza dover rispettare le quote annue della programmazione dei flussi migratori. La possibilità di ottenere la tipologia di permesso di soggiorno in commento è stata introdotta da circa due anni dall'art. 6-quinques del DL 4/2022, ma per l'applicazione mancava il decreto interministeriale attuativo, entrato in vigore il 5 aprile 2024 (DM 29 febbraio 2024).
Requisiti per l'ottenimento permesso di soggiorno
I cittadini extra UE possono richiedere il permesso di soggiorno come nomadi digitali o lavoratori da remoto se intendono svolgere in Italia attività altamente qualificate attraverso strumenti tecnologici. Per attività altamente qualificata si intende l'attività svolta dallo straniero in possesso dei requisiti per ottenere la Carta blu UE.
L'ottenimento della Carta blu UE, secondo quanto previsto dall'art. 27-quater c. 1 del D.Lgs. 286/1998 (TUI), è possibile se lo straniero soddisfa uno dei seguenti requisiti:
titolo di istruzione superiore, rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione di durata almeno triennale;
qualificazione professionale di livello post-secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) di cui al DM Min. lav. 8 gennaio 2018;
presenza delle condizioni per l'esercizio di professioni regolamentate (D.Lgs. 206/2007);
qualifica professionale superiore attestata da almeno 5 anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante formulata dal datore di lavoro;
una qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei 7 anni precedenti la presentazione della domanda di Carta Blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.
Tra gli altri requisiti, l'art. 3 del DM in commento, richiede che i cittadini extra UE:
dispongano di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa;
dimostrino un'esperienza pregressa di almeno sei mesi nell'ambito dell'attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;
presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 27-quater, c. 1 del TUI
L'ottenimento del permesso di soggiorno non prevede il previo rilascio del nulla osta al lavoro e ha una durata pari a un anno con possibilità di rinnovo.
Applicazione del regime degli impatriati
Il lavoro in Italia come nomadi digitali o da remoto per cittadini extra UE, possibile grazie alle nuove regole di immigrazione in commento, potrebbe essere incentivato se il soggetto soddisfa i requisiti per beneficiare del regime fiscale degli impatriati.
Il nuovo regime degli impatriati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 209/2023, prevede che i redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% entro il limite annuo di 600.000 euro annuo. La detassazione sale al 60% nei seguenti casi nel caso il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore, oppure nasca un figlio minore durante il periodo di fruizione del regime.
Le condizioni per accedere al regime da parte dei lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia sono le seguenti:
-i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il trasferimento. Se il lavoratore presta l'attività lavorativa a favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di:
sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
-devono impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni;
-l'attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio italiano;
-i lavoratori devono essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs. 108/2012 e dal D.Lgs. 206/2007.
I requisiti di elevata qualificazione o specializzazione non sono perfettamente coincidenti con quelli richiesti per ottenere il permesso di soggiorno per i lavoratori da remoto o nomadi digitali. In particolare la norma per gli impatriati richiede:
il conseguimento di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio delle professioni ivi regolamentate.
Sarà quindi necessario verificare la presenza di tutti i requisiti richiesti per l'accesso al regime degli impatriati, incluso quello di elevata specializzazione. Tra gli altri aspetti critici da verificare vi è il fatto che in assenza di un nuovo rapporto di lavoro gli anni di residenza all'estero, necessari per accedere al regime degli impatriati, possono aumentare da tre a sei, oppure a sette nel caso il lavoratore è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto o di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo. Infine si dovrà tenere conto della permanenza minima in Italia, pari a 4 anni, a fronte della durata del permesso di soggiorno pari a 1 anno rinnovabile.