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L'INPS, con Mess. 9 aprile 2024 n. 1414, riepiloga i nuovi limiti della c.d. “no tax area” per il 2024, con particolare riferimento alla compatibilità dei redditi da lavoro con le prestazioni di NASPI e DISCOLL.

Compatibilità tra prestazioni di disoccupazione e attività lavorativa

Il D.Lgs. 22/2015 disciplina le ipotesi di svolgimento di attività lavorativa in corso di fruizione, rispettivamente, delle prestazioni di disoccupazione NASPI e DISCOLL. In particolare, si ammette, per la NASPI, la possibilità di cumulo con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata/parasubordinata e autonoma, mentre per la DISCOLL la possibilità di cumulo con i redditi derivanti dalle sole attività di natura parasubordinata e autonoma, sempre che tali attività non generino un reddito da lavoro superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale, prevedendo per entrambe le prestazioni l'obbligo per l'assicurato di comunicare all'INPS il reddito annuo presunto ai fini della riduzione delle stesse.

Le novità per il 2023

Considerate le modifiche introdotte, da ultimo, dal D.Lgs. 216/2023 alle soglie della c.d. “no tax area” (ovvero l'ammontare del reddito escluso da imposizione fiscale), i limiti reddituali riferiti agli anni 2023 e 2024 ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASPI e DISCOLL sono così definiti:

  • il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a € 8.173,91 per l'anno 2023 (invariato rispetto al 2022);
  • il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a € 5.500 per gli anni 2023 e 2024 (invariato rispetto al 2022);
  • il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a € 8.500 per l'anno 2024.

Si ricorda, infine, che le prestazioni di lavoro occasionali sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di disoccupazione NASPI e DIS-COLL nel limite di € 5.000.

Fonte: Mess. INPS 9 aprile 2024 n. 1414

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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