Il 30 dicembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 216/2023 approvato dal Consiglio dei ministri, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (Legge 111/2023), denominato “attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”.
Come si può intendere dalla denominazione del Decreto Legislativo, si tratta di un primo e decisamente parziale atto di una completa e strutturale riforma fiscale che riguarderà tutte le categorie reddituali, promessa dall'attuale governo per la legislatura in corso.
L'obiettivo principale è riformare l'imposta sul reddito delle persone fisiche e ridurne l'impatto, pur nel rispetto del principio di progressività di cui all'articolo 53 della costituzione, che costituisce il carattere principale dell'imposta stessa.
La nuova IRPEF
L'art. 1 comma 1 modifica l'art 11, comma 1, del TUIR riducendo gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote IRPEF per l'anno d'imposta 2024. Vengono infatti accorpati i primi due scaglioni: viene meno la fascia reddituale 15.000 – 28.000 euro, prima assoggettata ad un'aliquota del 25%, che nel 2024 viene accorpata allo scaglione più basso, ossia al 23%.
Di seguito il riepilogo, con il confronto, degli scaglioni di reddito ante e post D.lgs. 216/2023.
Aliquote anno di imposta 2023
n.
scaglione
aliquota
1
fino a 15.000 euro
23%
2
da 15.001 a 28.000 euro
25%
3
da 28.001 a 50.000 euro
35%
4
oltre 50.000 euro
43%
Aliquote anno di imposta 2024
n.
scaglione
aliquota
1
fino a 28.000 euro
23%
2
da 28.001 a 50.000 euro
35%
3
oltre 50.000 euro
43%
Ne deriva una riduzione via via maggiore dell'aliquota media al crescere del reddito complessivo, per i redditi superiori a 15.000 rispetto agli stessi redditi 2023.
Il massimo risparmio d'imposta si avrà per i redditi imponibili maggiori o uguali a 28.000, come nell'esempio che riportiamo di seguito:
Imponibile
Aliquota media 2023
Aliquota media 2024
Irpef lorda 2023
Irpef lorda 2024
differenza
18.000 €
23,33%*
23%
4.200 €
4.140 €
60 €
28.000 €
23,93%*
23%
6.700 €
6.440 €
260 €
*Aliquota media determinata considerando un'aliquota 23% fino ad € 15.000 e 25% per i redditi tra 15.000 e 28.000
Il risparmio fiscale si tradurrà direttamente in un aumento del netto in busta paga.
Ipotizzando infatti, un reddito imponibile di € 28.000, avremmo un risparmio d'imposta di € 260 su base annua cui corrisponderà un maggior netto mensile di:
€ 20 per contratti di lavoro che prevedono il pagamento in 13 mensilità;
€ 18,50 per contratti di lavoro che prevedono il pagamento in 14 mensilità.
Detrazioni lavoro dipendente e assimilati
È previsto un incremento della cd. “no tax area” che deriva dalle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, decrescenti all'aumentare del reddito, con un aumento della soglia fino a 8.500 € rispetto al precedente reddito non tassato, di € 8.176.
L'art. 1 comma 2, infatti ridefinisce la detrazione per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, innalzando da € 1.880 ad € 1.955 la detrazione prevista dall'art. 13, comma 1, lett. a), del TUIR fino a € 15.000 di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, parificandoli di fatto ai redditi da pensione.
Il risparmio massimo derivante dall'aumento della detrazione per redditi da lavoro dipendente è di € 75, e si avrà nella fascia di reddito compreso fra € 8.500 ed € 15.000.
Trattamento integrativo
L'art. 1 comma 3, si pone come obiettivo quello di rimodulare il trattamento integrativo della retribuzione (Tir), ossia del credito stanziato per la riduzione del cuneo fiscale sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati (ex bonus Renzi).
Il Tir, fino ad un massimo di € 1.200 su base annua, spetta a condizione che il reddito complessivo non sia superiore a € 28.000 e trova differente modalità di calcolo in funzione del reddito complessivo percepito dal contribuente assoggettato ad IRPEF:
1) reddito complessivo fino a € 15.000: verrà riconosciuto l'intero importo qualora l'Irpef lorda relativa al reddito da lavoro dipendente ed assimilati sia capiente rispetto alla detrazione da lavoro dipendente ed assimilati. In sostanza, al dipendente che percepisce un reddito complessivo inferiore o uguale a € 15.000, spetterà un trattamento integrativo pieno;
2) reddito complessivo compreso tra i €15.000 e fino a € 28.000: l'importo riconosciuto al lavoratore sarà determinato per differenza tra la somma delle detrazioni e l'imposta lorda, pur sempre nel limite massimo di € 1.200 come nell'esempio che segue:
reddito complessivo: € 20.000;
imposta Lorda: € 4.600;
detrazioni (Familiari a carico, Mutui per l'acquisto prima casa, Redditi da lavoro dipendente e assimilati, spese sanitarie): € 4.000;
Trattamento integrativo spettante: € 600.
Determinazione degli acconti
L'art. 1 comma 4 prevede che nel calcolo degli acconti non si debba tener conto delle agevolazioni previste dalla normativa in esame. In concreto, gli acconti Irpef riferiti all'anno d'imposta 2024 e 2025 andranno versati senza tener conto delle novità ed applicando le aliquote ordinarie.
Revisione delle detrazioni fiscali per redditi oltre € 50.000
L'art. 2 del decreto rivede le detrazioni per i contribuenti che abbiano un reddito imponibile maggiore di € 50.000, prevedendo un taglio diretto delle suddette detrazioni di € 260 sterilizzando, di fatto, il beneficio fiscale derivato dall'accorpamento delle prime due aliquote.
Ne consegue quindi che a godere dei benefici fiscali di cui al decreto legislativo in esame, saranno i contribuenti con un reddito complessivo compreso fra € 15.000 e € 50.000.
Addizionali regionali e comunali
Ai sensi dell'art. 3 del decreto, i comuni e le regioni avranno tempo fino al 15 aprile 2024 per comunicare eventuali variazioni nelle aliquote delle addizionali di propria spettanza per l'anno d'imposta 2024, al fine di tener conto delle variazioni apportate dal decreto legislativo, in deroga al principio generale secondo il quale gli enti devono comunicare entro la fine dell'anno cui si riferisce l'imposta le aliquote per l'anno medesimo.
Le province autonome di Trento e Bolzano potranno comunicare le rispettive aliquote addizionali entro il 15 maggio 2024.
Giuffrè Francis Lefebvre è presente al 61° Congresso Nazionale UNGDCEC, 11-12 aprile a Caserta.
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