venerdì 05/04/2024 • 06:00
Il MIMIT ha pubblicato il Decreto 3 aprile 2024 con il quale vengono disciplinati i presupposti, i limiti e le modalità per il riconoscimento ai confidi delle spese legali sostenute per l’esperimento delle azioni di recupero dei crediti derivanti dalla concessione di finanziamenti agevolati a valere sui fondi rischi.
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In attuazione dell'art. 5, comma 4, del decreto 9 dicembre 2022, con il quale sono stati definiti, tra l'altro, i criteri, i limiti e le modalità di concessione di finanziamenti agevolati da parte dei confidi a piccole e medie imprese e professionisti a valere sui contributi a fondo rischi assegnati in gestione dal MIMIT, il Decreto 3 aprile 2024 disciplina i presupposti, i limiti e le modalità per il riconoscimento ai confidi delle spese legali sostenute per l'esperimento delle azioni di recupero dei crediti derivanti dalla concessione di finanziamenti agevolati a valere sui fondi rischi.
Si evidenzia che, le summenzionate disposizioni si applicano, altresì, alle procedure di recupero dei crediti derivanti dalla concessione di garanzie a valere sui fondi rischi in applicazione delle previsioni del Decreto 3 gennaio 2017 e del Decreto 7 aprile 2021.
Azioni di recupero
All'art. 3 del richiamato Decreto 3 aprile 2024 viene disposto che, i confidi sono tenuti ad intraprendere tempestivamente tutte le azioni legali, giudiziali o stragiudiziali, necessarie a tutelare pienamente le ragioni del credito vantate nei confronti dei soggetti beneficiari degli interventi agevolati al fine di contenere le perdite sui fondi rischi. Nell'avvio di tali procedure, i confidi sono tenuti ad operare con la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, del c.c., valutando:
Sul punto, viene sottolineato che, le somme incassate dai confidi a titolo di capitale e interessi e spese a seguito al fruttuoso esperimento delle azioni di recupero per la quota di relativa pertinenza, ad incremento dei fondi rischi.
Per ciascuna posizione creditoria derivante dagli interventi agevolati, i gestori dei contributi, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione delle azioni di recupero, ha l'obbligo di redigere una relazione, sottoscritta dal responsabile del competente Ufficio, che dia atto dei seguenti aspetti:
Per i crediti derivanti dalla concessione di finanziamenti ai sensi del Decreto 9 dicembre 2022 è necessaria l'indicazione dell'importo complessivo del credito recuperato, con separata indicazione dell'importo imputabile alla quota di finanziamento concessa a valere sul fondo rischi e dell'importo imputabile alla quota di finanziamento concessa a valere su risorse proprie del confidi:
La relazione in questione deve essere redatta anche nei casi in cui il confidi abbia ritenuto non conveniente procedere all'avvio ovvero al proseguimento delle azioni di recupero all'esito delle valutazioni preliminari, ovvero in virtù dell'andamento delle azioni esperite, dando specifica evidenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della scelta.
Modalità di rimborso
I gestori dei contributi possono addebitare ai fondi rischi le spese legali sostenute per le azioni del recupero del credito pubblico a determinate condizioni, ossia:
Sul punto si rileva che, l'addebito per spese legali non può eccedere, complessivamente, il limite del 5% dell'ammontare del contributo concesso ed erogato dal MIMIT al confidi. Nel caso in cui il confidi gestisca più contributi, il limite si applica a ciascuno di essi. 4. L'addebito delle spese legali deve essere effettuato mediante bonifico bancario dal conto corrente deputato alla gestione del fondo rischi che riporti nella causale la dicitura “addebito per spese di recupero del credito – impresa XX - posizione n. XX”, al fine di consentire l'associazione delle spese addebitate alla singola posizione di garanzia o di finanziamento. L'impresa beneficiaria dovrà essere identificata a mezzo codice fiscale e la posizione mediante il codice identificativo utilizzato nelle relazioni di monitoraggio.
Transazioni
L'art. 5 del Decreto 3 aprile 2024, chiarisce che il confidi può procedere all'accoglimento, con delibera dei competenti organi decisionali, ovvero equipollente atto a firma del soggetto competente a impegnare il gestore sulla base della relativa organizzazione interna, di proposte transattive relative a crediti pubblici derivanti dagli interventi agevolati presentate da soggetti beneficiari, ovvero da soggetti garanti a liberazione, anche parziale, della propria esposizione debitoria, alle seguenti condizioni:
Pertanto, in caso di accoglimento delle summenzionate proposte, il confidi deve redigere una specifica relazione dalla quale risultano l'importo del credito pubblico; la situazione economico finanziaria e patrimoniale del debitore e di eventuali garanti; la descrizione della proposta transattiva e le valutazioni tecnico – legali.
Nel caso di operazioni di garanzia concesse a valere sul fondo rischi, il confidi può procedere all'accoglimento, con delibera dei competenti organi decisionali, ovvero equipollente atto a firma del soggetto competente a impegnare il confidi sulla base della relativa organizzazione interna, di proposte transattive formulate dai soggetti beneficiari degli interventi ovvero da soggetti garanti a liberazione, anche parziale, della propria esposizione debitoria, in data antecedente all'escussione della garanzia da parte del soggetto finanziatore.
Si rileva, infine, che, nell'ambito delle verifiche effettuate in ordine al corretto utilizzo da parte dei confidi delle risorse assegnate in gestione il MIMIT procederà ad accertare:
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