sabato 30/03/2024 • 06:00
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato uno studio sulle comunità energetiche rinnovabili incentivate. Emerge come a differenza di altre entità similari la CER deve essere un soggetto distinto dai propri membri e non possa avere come obiettivo principale la realizzazione di profitti finanziari.
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In data 27.03 il Consiglio Nazionale del Notariato (“CNN”) ha pubblicato uno studio denominato “Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo” (“Studio”).
In estrema sintesi, lo Studio esamina la disciplina applicabile alle comunità energetiche rinnovabili (“CER”) che ambiscano a ricevere i contributi economici pagati dal Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”). Lo Studio è di particolare utilità anche in considerazione dell’assenza di risposte al riguardo da parte del legislatore cosicché le questioni trattate attengono alle forme giuridiche utilizzabili per costituire le CER incentivate dal GSE e alla loro normativa negoziale compatibile con la disciplina delle CER.
Ambito
Lo Studio appare tanto più rilevante se si considera che
Requisiti di incentivabilità
Lo Studio sottolinea come mentre le CER non incentivate devono rispettare i requisiti basilari di cui all’art. 31 d.lgs. n. 199/2021 (“Decreto 199”), le CER incentivate devono osservare anche i requisiti aggiuntivi di cui agli artt. 5, 8 e 14 del Decreto 199, ai quali è stata data esecuzione con il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (“TIAD”).
Premesso che tutti i contributi sono gestiti dal GSE nel rispetto delle Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR (“Regole”), sono sostanzialmente sono 3 i possibili contributi statali:
Giova chiarire che:
Soggettività Giuridica
Lo Studio ha il merito di chiarire che la CER deve essere un soggetto distinto dai propri membri ai sensi dell’art. 31 Decreto 199 il ché distingue la CER da un sistema di autoconsumo collettivo (cioè da almeno due autoconsumatori che si trovano nello stesso edificio o condominio), il quale può condividere l’energia autoprodotta senza che i relativi autoconsumatori siano tenuti a costituire un soggetto da loro differente per ricevere i contributi dal GSE.
Quanto sopra impedisce di costituire una CER in forma di:
Scopo
Di particolare rilevanza è, inoltre, il chiarimento sul fatto che ai sensi dell’art. 31 del Decreto 199, qualsiasi CER non può avere come obiettivo principale quello di realizzare profitti finanziari e ciò viene comunemente interpretato nel senso di impedire alla CER di perseguire esclusivamente o prioritariamente lo scopo lucrativo, da intendersi come lucro soggettivo, il quale trova una definizione nell’art. 2247 c.c..
Quanto sopra:
Ripartizione dei Contributi
La CER può non perseguire in via principale lo scopo lucrativo, quand’anche costituita come società, qualora ripartisca tra i propri membri tutti i contributi ricevuti dal GSE a titolo di tariffa premio o di contributo ARERA; sicché, ad esempio, una cooperativa a mutualità prevalente potrebbe osservare la disciplina delle CER incentivate, sebbene distribuisse interamente detti contributi tra i propri soci.
Tuttavia, nel realizzare tale ripartizione, la CER deve rispettare la norma imperativa contenuta nell’art. 3, comma 2, lett. g), d.m. n. 414/2023, introdotta per far sì che la tariffa premio rimanga compatibile con il diritto UE in materia di aiuto di Stato.
Da un lato si pone un limite alla ripartizione della tariffa in parola in modo esattamente proporzionale al comportamento del membro della CER che l’ha generata, se tale membro è un imprenditore; dall’altro lato, costituisce un esempio di come tale tariffa possa essere ripartita in modo altruistico per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, e di come questa ripartizione altruistica possa diventare lo strumento per perseguire uno dei possibili scopi principali della CER fornire benefici ambientali, economici o sociali alle aree locali in cui opera la comunità ai sensi dell’art. 31 del Decreto 199.
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