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venerdì 26/01/2024 • 06:00

Impresa Energia rinnovabile

Decreto CER: requisiti e vincoli per accedere agli incentivi

Il decreto del MASE per la nascita e lo sviluppo delle CER ha come obiettivo l’installazione di 5 GW complessivi di impianti di energia rinnovabile. Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER, gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW.

di Antonio Conforti - Dirigente Aziendale, Responsabile di Ufficio Legale e di Organismo di Vigilanza

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il 24 gennaio 2024 è entrato in vigore il decreto (“Decreto”) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) volto a stimolare la nascita e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili (“CER”) e dell'autoconsumo diffuso in Italia.

L'entrata in vigore:

  1. consegue all'avvenuta i) registrazione della Corte dei Conti ed ii) approvazione della Commissione UE;
  2. farà conseguire entro i successivi 30 giorni, l'approvazione del MASE, previa verifica da parte dell'ARERA e su proposta del Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”), delle regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi. Il GSE, soggetto gestore della misura, metterà in esercizio i portali attraverso i quali sarà possibile presentare le richieste, entro 45 giorni dall'approvazione delle regole.

Definizione CER

Giova innanzitutto ricordare che una CER:

-è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità. In una CER l'energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all'interno di uno medesimo perimetro geografico, grazie all'impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia;

-ha l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l'autoconsumo di energia rinnovabile;

-è uno strumento in grado di contribuire in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, alla riduzione dell'emissione di gas serra e all'indipendenza energetica del Paese;

-non può avere la partecipazione di grandi imprese non che, viceversa, possono essere membri di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili;

-può essere partecipata da un:

  • produttore di energia rinnovabile: tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una CER come unità di produzione. Sono quindi inclusi gli impianti fotovoltaici, ma può essere inserito nelle CER qualunque tipo di impianto rinnovabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide ecc.;
  • autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere con il resto della comunità l'energia in eccesso;
  • consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti “Vulnerabili” e le famiglie a basso reddito.

Requisiti e vincoli

Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW. Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal Decreto, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.

Relativamente ai vincoli è necessario precisare che:

  1. tutti i partecipanti alla CER - che siano consumatori finali di energia elettrica o autoconsumatori mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica e hanno la facoltà di uscire dalla CER quando lo desiderano, secondo le regole e le indicazioni contenuti nello statuto. Le stesse facoltà di ingresso e di uscita sono altresì garantite ai produttori da fonte rinnovabile;
  2. esiste un vincolo geografico: tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere ubicati nell'area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (“POD”) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria. Sul sito istituzionale del GSE è presente un portale con la mappa interattiva delle cabine primarie presenti sul territorio nazionale. Su tale sito è possibile: avere una informazione grafica, basata su geolocalizzazione, dell'area sottesa ad una medesima cabina primaria; verificare il codice della cabina primaria di una determinata posizione geografica individuata dall'indirizzo e CAP.

Incentivi

Il Decreto individua due strade per promuovere lo sviluppo nel Paese delle CER: un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i 5000 abitanti che supporterà lo sviluppo di 2 gigawatt complessivi, e una tariffa incentivante sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale.

I due benefici sono tra loro cumulabili e cubano complessivamente 5,7 miliardi di Euro. Attraverso il provvedimento sarà dunque favorito lo sviluppo di 5 gigawatt complessivi di impianti di produzione di energia rinnovabile.

Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto ed è pari a 20 anni, considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.

Il GSE provvede ad erogare le tariffe incentivanti congiuntamente al corrispettivo di valorizzazione individuato da ARERA.

La domanda di accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente va presentata entro i 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti esclusivamente tramite il sito del GSE.

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a cura di

redazione Memento

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