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mercoledì 27/03/2024 • 06:00

Lavoro Novità CCNL

CCNL Legno-Lapidei: con il rinnovo incrementi fino a 191 euro

La stagione dei rinnovi contrattuali prosegue con l’accordo Legno-Lapidei artigianato del 5 marzo 2024. L’incremento contrattuale si attesta per i diversi settori tra i 180 e i 191 euro a regime, che rappresenta un valore particolarmente alto. Per la parte normativa, l’estensione nell’utilizzo dei contratti a termine rappresenta un elemento di flessibilità per le imprese.

di Marco Micaroni - Responsabile Relazioni Industriali di Autostrade per l'Italia s.p.a.

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Le Associazioni datoriali CNA Produzione, CNA Costruzioni, CONFARTIGIANATO Legno e Arredo, CONFARTIGIANATO Marmisti, CASARTIGIANI, CLAAI, d’intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori FENEA UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, in data 5 marzo 2024, rinnovano il CCNL area Legno- Lapidei (artigianato) del 3 maggio 2022.

L’ambito di applicazione del ccnl riguarda circa 19.500 piccole imprese e più di 81.000 lavoratori.

L’accordo, in linea con gli accordi interconfederali sul sistema contrattuale nell’artigianato, interviene a copertura del quadriennio 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026, sia per la parte normativa che per quella economica. L’intesa – sottolineano le parti sociali – avviene dopo solo due settimane di trattativa.

I rappresentanti delle aziende e dei lavoratori concordano di collocare la contrattazione collettiva di secondo livello, di norma, a metà della vigenza del ccnl.

La parte normativa

Rispetto alla parte normativa, queste le più importanti novità:

Contratti a tempo determinato. Le parti sociali, ai sensi del D.lgs 81/2015, come modificato dall’art. 24 del D.L. 4 maggio 2023, individuano ulteriori causali e condizioni per poter stipulare, rinnovare o prorogare rapporti a termine per periodi successivi ai primi dodici mesi ed entro i limiti massimi previsti dalla legge. I casi previsti sono:

  • punte di più intensa attività derivante da richieste di mercato non gestibili dal normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
  • incrementi di attività produttiva, di confezionamento e spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
  • esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
  • esigenza di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari.

L’ampliamento delle casistiche e delle flessibilità per le aziende è evidente, anche se viene espressamente previsto che “tutte le causali di ricorso al contratto a tempo determinato previste dalla legge e dal presente ccnl sono alternative tra loro”.

Commissione aggiornamento classificazione del personale, apprendistato e formazione. Gli argomenti vengono demandati ad una Commissione Tecnica che, tra l’altro, avrà il compito di far emergere le nuove figure professionali operanti nel settore ed aggiornare i piani formativi.

Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza. Oltre quanto previsto dalla Legge, il contratto collettivo stabilisce come condizione di miglior favore ulteriori due mesi di aspettativa, pagate al 30% della retribuzione tabellare, e invita gli Enti Bilaterali Territoriali dell’Artigianato ad identificare ulteriori prestazioni aggiuntive per assicurare il più congruo supporto possibile nei confronti delle donne lavoratrici vittime di violenza.

La bilateralità. L’azienda dovrà dare evidenza della quota di versamento alla bilateralità nel cedolino paga mensile.

Apprendistato professionalizzante. A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti anche con rapporto in corso hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati. L’importo, per tale fattispecie, durante il periodo di apprendistato, è di 8 euro.

La parte economica

Secondo il sindacato, l’incremento economico è il più alto nella storia contrattuale del settore.

Gli aumenti retributivi vengono suddivisi in quattro tranches, che verranno erogate a partire dal 1° marzo 2024, dal 1° gennaio 2025, dal 1° gennaio 2026, dal 1° ottobre 2026, secondo i seguenti schemi suddivisi per Imprese Artigiane e PMI, a loro volta divise nei due diversi settori: 1) legno, arredamento, mobili; 2) lapidei, escavazione, marmo. Gli importi di cui sotto saranno parametrati per i diversi livelli esistenti nel comparto.

Imprese Artigiane -  settore Legno, Arredamento, Mobili

Livello

1 tranche

2 tranche

3 tranche

4 tranche

Incremento a regime

D

€ 55

€ 50

€ 40

€ 35

€ 180

Imprese Artigiane -  settore Lapidei, Escavazione, Marmo

Livello

1 tranche

2 tranche

3 tranche

4 tranche

Incremento a regime

5

€ 55

€ 50

€ 40

€ 44

€ 189

PMI -  settore Legno, Arredamento, Mobili

Livello

1 tranche

2 tranche

3 tranche

4 tranche

Incremento a regime

D

€ 55

€ 50

€ 40

€ 36

€ 181

PMI -  settore Lapidei, Escavazione, Marmo

Livello

1 tranche

2 tranche

3 tranche

4 tranche

Incremento a regime

5

€ 55

€ 50

€ 40

€ 46

€ 191

A copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data del rinnovo, viene concordato di corrispondere una somma forfettaria “una tantum”, da erogare in due soluzioni, complessivamente pari a € 130; l’importo viene ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni e, per gli apprendisti, nella misura del 70 %.

In apposite ulteriori tabelle le parti condividono i nuovi importi degli scatti di anzianità che matureranno a partire dal 1° gennaio 2025 nei due settori, nonché i periodi di durata per i diversi livelli di inquadramento in caso di preavviso di licenziamento e dimissioni.

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