Il 13 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha indirizzato al Viceministro dell'Economia e delle Finanze, l'On.le Prof. Maurizio Leo, una proposta per sollecitare la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi e, segnatamente, di quelle contenute all'interno del c.d. Testo Unico delle imposte sui redditi, varato dal DPR 917/86, insieme a quelle complementari contenute in provvedimenti normativi nazionali, di rango primario e secondario (regolamenti), negli atti legislativi dell'Unione europea e nei provvedimenti di recepimento e di attuazione di questi ultimi.
Gli atti complementari, adottati e stratificatisi numerosi negli anni successivi a quello di approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi, hanno apportato numerose modifiche, integrazioni e deroghe alle disposizioni contenute nel Testo Unico, al punto da ingolfare insanamente il “sistema” normativo sull'imposizione reddituale e da complicarne significativamente la lettura. Così, l'Agenzia delle Entrate, determinata a sollecitare un intervento governativo di ricognizione e di riorganizzazione della normativa in questione, ha formulato una «Proposta di revisione e sistematizzazione organica delle disposizioni tributarie» (Prot. n. 120602/2024). Per farlo, si è attenuta ai principi e ai criteri direttivi elencati dall'art. 21, comma 1, L. 9 agosto 2023, n. 111, intitolata «Delega al Governo per la riforma fiscale».
Osservazioni sui Testi Unici
Stando alla Proposta, si tratterebbe di realizzare 9 Testi Unici. Non è prevista la predisposizione di un modello di Testo Unico per la revisione e la riorganizzazione delle norme oggetto della L. n. 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), sebbene anch'esse siano state interessate da un significativo intervento di riforma, voluto sempre dalla L. n. 111/2023 e attuato dal D.Lgs. n. 219/2023, intitolato «Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente».
L'Agenzia delle Entrate ha, altresì, evidenziato che i piani di riordino sono aggiornati al 4 marzo 2024. Di conseguenza, le proposte di Testo Unico vertenti sulle materie e sugli ambiti colpiti dalle ultime riforme fiscali (id est: fiscalità internazionale, Irpef e Ires, contenzioso tributario, adempimento collaborativo, adempimenti tributari, accertamento tributario e concordato preventivo biennale) sono tutte adeguate a quei decreti legislativi emanati, fino alla suddetta data, in attuazione della «Delega al Governo per la revisione del sistema tributario» conferita dalla L. n. 111/2023 e ne tengono conto per la struttura degli auspicati Testi Unici.
Nel ripercorrere le tappe in cui il gruppo incaricato ha scandito l'attività di stesura degli schemi di Testo Unico, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che, in via preliminare, è stata svolta un'operazione di ricognizione di oltre 3.000 disposizioni normative di fonte primaria e secondaria che compongono l'ordinamento tributario di competenza dell'Agenzia delle Entrate, destinate a confluire, per settore d'ambito, nelle 9 proposte di Testi Unici.
Il passo successivo è consistito nell'analisi dei singoli provvedimenti normativi stratificatisi negli anni, perché, ad esempio, il TUIR dalla sua approvazione nel 1986 ha subito oltre 1200 modifiche, mentre il decreto IVA, dal 1972 a oggi è stato interessato da più di 500 interventi di modifica. Da ultimo, sono state abbozzate le strutture dei nuovi nove Testi Unici, in ottemperanza ai valori elencati dall'art. 21, comma 1, L. n. 111/2023, ossia la coerenza giuridica, logica e sistematica e l'abrogazione delle disposizioni superate e rilevazione delle abrogazioni già operate da precedenti interventi legislativi. Queste operazioni sono sfociate nella redazione di proposte di Testi Unici a carattere compilativo. Proposte, cioè, con le quali non si vuole chiedere al Governo di innovare il “sistema” normativo, bensì di nobilitare quello attuale conferendogli una struttura snella e un contenuto lineare ed organico.
La struttura del Testo Unico sulle imposte sui redditi
Con riguardo alle imposte sui redditi, stando alla Proposta, il nuovo Testo Unico dovrebbe comporsi di sette titoli e «raccogliere, sistematizzare ed integrare le disposizioni [contenute nel D.P.R. n. 917/1986] con le disposizioni tributarie successivamente emanate e non confluite nel corpo dello stesso TUIR». Di questi sette titoli:
il Titolo I, dedicato alla «Imposta sul reddito delle persone fisiche», dovrebbe essere suddiviso in sette capi, di cui il Capo IV dedicato ai redditi di lavoro dipendente e suddiviso in due sezioni. La Sezione I dovrebbe includere le disposizioni relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati, mentre la Sezione II le disposizioni relative ai lavoratori frontalieri;
il Titolo II, dedicato alla «Imposta sul reddito delle società», dovrebbe articolarsi in cinque capi, ordinati e composti in ragione della natura commerciale e non commerciale delle società e degli enti. In particolare, i Capi II e III dovrebbero riguardare la tassazione delle società e degli enti commerciali residenti e non residenti, mentre i Capi IV e V la tassazione degli enti non commerciali residenti e non residenti;
il Titolo III, intitolato «Disposizioni comuni», dovrebbe comporsi di sei capi, di cui il Capo III dovrebbe racchiudere la disciplina in materia di disallineamenti da ibridi;
il Titolo IV, intitolato «Disposizioni speciali ai fini delle imposte sui redditi», dovrebbe articolarsi in nove capi ed attrarre le disposizioni che prevedono specifici regimi di determinazione del reddito. Ex plurimis, l'Agenzia delle Entrate menziona il regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, la disciplina fiscale delle società di comodo e il regime fiscale delle imprese marittime;
il Titolo V, dedicato ad «Altre disposizioni in materia di imposte sui redditi», dovrebbe essere un titolo residuale, quindi raccogliere la normativa vigente negli ambiti del riallineamento, della trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate, delle perdite attese su crediti verso la clientela iscritte in sede di prima applicazione dell'IFRS 9, le disposizioni di interpretazione in materia di determinazione del corrispettivo per le cessioni di immobili e aziende e le disposizioni in materia di deducibilità IMU, alloggi sociali, fondi comuni d'investimento, strumenti finanziari;
il Titolo VI dovrebbe riportare le «Disposizioni in materia di imposizione minima»;
il Titolo VII, infine, dovrebbe attrarre le «Disposizioni temporanee, transitorie e finali» e articolarsi in quattro capi. Il Capo I dovrebbe includere la disciplina sul contributo dovuto dalle imprese energivore, mentre il Capo II la disciplina sulla imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse, il Capo III la disciplina transitoria delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione e il Capo IV le disposizioni transitorie e finali, comprese quelle già presenti nel Titolo V del vigente TUIR.
Lo schema del nuovo Testo Unico sulle imposte sui redditi, insieme agli altri otto schemi, rimarrà in consultazione pubblica fino al 13 maggio 2024 e, segnatamente, fino all'emanazione da parte del Consiglio dei Ministri del nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi definitivo, che dovrà avvenire entro quella data.
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