martedì 26/03/2024 • 06:00
Non sono più da indicare nel Quadro RU della dichiarazione dei Redditi i dati dei crediti d'imposta “semi automatici”, mentre gli agricoltori sotto soglia che presentano il Modello 730 possono presentare il Quadro RU assieme al Frontespizio del Modello Redditi.
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Il quadro RU della dichiarazione dei redditi
Niente più indicazione nella sezione I, del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2024, relativa al periodo d'imposta 2023, dei crediti d'imposta così detti “semi automatici” e presentazione del quadro RU assieme al frontespizio del modello Redditi PF per gli agricoltori così detti “sotto soglia”, come quadro aggiuntivo alla dichiarazione modello 730.
Sono questi alcuni degli effetti dello snellimento e delle semplificazioni al quadro RU, dedicato ai crediti d'imposta, e volute dall'art. 15 D.Lgs. 1/2024 che dispone, al fine di semplificare la modulistica dichiarativa, che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli dichiarativi sono progressivamente eliminate:
Visto che il modello Redditi 2023 probabilmente ha battuto ogni record in tema di complessità e numerosità di dati da fornire con riferimento ai crediti d'imposta (e non solo), con l'approvazione dei modelli Redditi 2024, relativi al periodo d'imposta 2023, un primo passo verso la semplificazione c'è stato.
Le novità 2024 del quadro RU
Tra le novità 2024 del quadro RU risulta esservi, innanzitutto, la completa rivisitazione delle sezioni II e III all'interno delle quali dovevano essere indicati, nella precedente dichiarazione, i dati, rispettivamente, del credito d'imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio (c.d. Caro petrolio) e quelli del credito d'imposta a favore delle banche per il recupero delle rate del finanziamento agevolato concesso ai soggetti titolari di immobili distrutti e/o danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
La sezione II del nuovo modello Redditi 2024, infatti, riporta ora i dati che nella precedente dichiarazione si trovavano nella sezione IV, parte I, e, quindi, è dedicata al credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, di cui ai commi 200, 201 e 202, dell'art. 1, della L. 178 del 2020, nonché a quello per gli investimenti in beni strumentali nuovi nel territorio dello Stato, e di cui agli allegati “A” e “B” alla L. 232 del 2016.
Dalla sezione II (che nella precedente dichiarazione era la sezione IV) scompaiono, però, i dati relativi alla “Formazione 4.0”, di cui al rigo RU110 della precedente dichiarazione, e i dati relativi al credito d'imposta relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi diversi da quelli di cui agli Allegati “A” e “B”, alla L. 232 del 2016, contenuti nel rigo RU141 della dichiarazione redditi relativa al 2022, in quanto entrambi non più usufruibili con riferimento agli investimenti effettuati nel 2023.
Per i crediti d'imposta di cui sopra e che non si trovano più espressamente menzionati nella nuova sezione II, nonché per il credito d'imposta “Caro petrolio” rimane, comunque, l'obbligo di indicazione di alcuni dati, tra cui quello del loro ammontare residuo, dell'ammontare utilizzato in compensazione e di quello trasferito alla consolidante in caso di opzione per il così detto “consolidato nazionale”, che vanno inseriti all'interno della sezione I, del quadro RU, utilizzando gli appositi codici identificativi dell'agevolazione.
Sul tema dell'indicazione dei beni strumentali nuovi prenotati entro il 31 dicembre 2023 e che, quindi, verranno fisicamente consegnati nel periodo d'imposta successivo, entro il 30 giugno 2024, l'unico dato richiesto nella dichiarazione di quest'anno è quello riferito all'investimento in beni strumentali immateriali nuovi di cui all'allegato “B” alla legge n. 232 del 2016, visto che solo per questi, e non anche per i beni di cui all'allegato “A” della legge n. 232, cambia la percentuale del credito d'imposta.
Per gli investimenti in beni immateriali, di cui al citato allegato “B”, prenotati entro il 31 dicembre 2023 ed effettuati entro il 30 giugno 2024 il credito d'imposta ammonta, infatti, al 20 per cento, mentre per quelli effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero, con prenotazione, entro il 30 giugno 2025, il credito d'imposta passa al 15 per cento, come disposto dall'art. 1, co. 1058 e 1058-bis della L. 178 del 2020.
Sempre sul tema dei beni strumentali nuovi, il rigo RU130 della nuova dichiarazione non riporta più il rifermento agli investimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione (2023), diversi da quelli di cui ai più volte citati allegati “A” e “B” alla legge n. 232 del 2016, in quanto, come detto, l'agevolazione si è fermata agli acquisti effettuati nel 2022 ovvero prenotati entro il 31 dicembre 2022, il cui dato doveva essere riportato nel rigo RU140 della precedente dichiarazione.
Evidenziando che con riferimento ai beni di cui al predetto allegato “A” rimane l'obbligo di indicazione, all'interno del rigo RU130, del quadro RU della dichiarazione redditi 2024, della tipologia di bene acquisito in base ai gruppi individuati all'interno dello stesso allegato “A”, nella sezione II del quadro RU del modello Redditi 2024, scompare anche il rigo RU150, contenuto nella sezione IV nella precedente dichiarazione, dedicato all'indicazione del titolare effettivo, dato che ora deve comunque essere comunicato direttamente al Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, attraverso appositi moduli.
Un altro rigo che non compare più è l'RU151 nominato “Cumulo”, presente nella dichiarazione relativa allo scorso periodo nella sezione IV, all'interno del quale doveva essere inserito l'eventuale ulteriore credito d'imposta fruito con riferimento al medesimo costo. Anche se il dato non è più richiesto, naturalmente è necessario fare riferimento alle singole norme agevolative al fine di verificare il superamento degli eventuali limiti posti dalla norma stessa.
Se da una parte, poi, viene soppresso il rigo RU141, destinato ad accogliere, nella scorsa dichiarazione, i dati degli investimenti in beni strumentali effettuati nel 2021 e di cui ai codici “L3”, beni strumentali nuovi materiali e immateriali diversi da quelli di cui gli allegati “A” e “B” alla L. 232 del 2016, “2L”, beni strumentali nuovi di cui alla all'allegato “A” della citata L. 232 del 2016 e “3L” per i beni strumentali nuovi immateriali di cui alla all'allegato “B” alla L. 232 del 2016, dall'altra scompaiono anche i dati relativi ai crediti d'imposta fruiti nel periodo d'imposta 2020 e riferiti agli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali di cui agli allegati “A” e “B” della L. n. 232 del 2016, che nella precedente dichiarazione dei redditi dovevano essere indicati nel rigo RU152, evidenziando l'ammontare dei costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 e il rapporti percentuale tra tali costi e il totale dei costi sostenuti nel periodo 2020.
Non sono più da riportare, nel novo modello, neanche i dati dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, relativi ai periodi d'imposta dal 2020 al 2022 e di cui ai righi da RU153 a RU155 della precedente dichiarazione, mentre nella sezione III del quadro RU, che nel nuovo modello di dichiarazione si suddivide in tre sottosezioni, e cioè la sezione III-A, che riguarda i crediti d'imposta ricevuti, la sezione III-B, che riguarda i crediti d'imposta trasferiti e la sezione III-C che riguarda i crediti che eccedono il limite annuale di utilizzo, devono comunque essere riportati i dati dei crediti d'imposta così detti “non automatici”, anche se ora esclusi dalla sezione I, del quadro RU, visto che l'Agenzia delle entrate ne conosce già i dati.
Per l'individuazione di tali crediti d'imposta ora esclusi dal quadro RU, è necessario consultare la tabella riportata nelle istruzioni ministeriali ai modelli dichiarativi relativi al periodo d'imposta 2023, denominata «Tabella crediti esclusi dalla sezione I».
Agricoltori sotto soglia
Una ulteriore novità riguarda il quadro RU che deve essere eventualmente compilato dagli agricoltori sotto soglia, soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA: tali soggetti, infatti, se hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d'imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello Redditi PF, come quadro aggiuntivo al modello 730 utilizzato, come si legge nelle istruzioni allo stesso modello 730 riferito al periodo d'imposta 2023.
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