martedì 19/03/2024 • 11:23
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con un approfondimento del 18 marzo 2024, riepiloga tutte le caratteristiche del trattamento integrativo speciale spettante ai lavoratori del turismo, recentemente rinnovato anche per il 2024 della Legge di Bilancio.
redazione Memento
Il Decreto Lavoro (art. 39 bis DL 48/2023 conv. in L. 85/2023) aveva previsto a favore dei lavoratori del comparto turistico, ivi inclusi quelli degli stabilimenti termali, per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 21 settembre, un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e/o per le prestazioni di lavoro straordinario, effettuati nei giorni festivi, che non concorreva alla formazione del reddito. La misura era rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato, anche titolari di contratto a tempo determinato, compresa la tipologia del part-time, di contratto di somministrazione, apprendistato professionalizzante ovvero di tipo intermittente, a condizione che, il reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2022, non fosse stato d'importo superiore a € 40.000. Il lavoratore, per aver diritto al trattamento integrativo, doveva farne richiesta. La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, c. 21-25, L. 213/2023), al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico in generale, entra nel merito della detassazione del lavoro notturno e del lavoro straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico- alberghiere. La misura si applica nel primo semestre del 2024 e consiste in un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. La finalità è sia di garantire la stabilità occupazionale che di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale. La modifica del campo di applicazione La Legge di Bilancio 2024 ha aggiunto l'ulteriore specifica “ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali”. Quanto precisato amplia la platea di applicazione della misura includendo: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione. Le voci retributive interessate Le voci interessate dal beneficio in esame sono: lavoro straordinario; lavoro notturno. Tabella riepilogativa delle disposizioni della Legge di Bilancio 2024 Settori di applicazione Esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari), anche quando la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari. Si applica, inoltre, ai lavoratori del comparto del turismo (definizione alquanto generica a cui possiamo ascrivere il settore dei viaggi, il settore alberghiero e della ristorazione e l'industria del tempo libero in genere), ivi inclusi gli stabilimenti termali. Condizioni di reddito La misura si applica ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a € 40.000. Modalità di richiesta Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023. Certificazione degli importi riconosciuti Le somme erogate saranno indicate nella certificazione unica. Modalità di compensazione Il credito maturato dal datore di lavoro verrà recuperato attraverso la compensazione nel modello F24. L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo specifico “1702”. Esempi di applicazione di trattamento integrativo Retribuzione mensile di un dipendente che ha lavorato nel corso di un mese 30 ore durante il periodo notturno con la maggiorazione del 25%. Lavoro straordinario notturno CCNL Pubblici esercizi 4 livello Retribuzione mensile Retribuzione per 30 ore notturno Maggiorazione da CCNL 25% Totale riconosciuto lordo per 30 ore di notturno Trattamento Integrativo Speciale spettante 1.462,69 255,12 63,78 318,90 47,84 Lavoro straordinario festivo CCNL Pubblici esercizi 4 livello Retribuzione mensile Retribuzione per 30 ore straordinario festivo Maggiorazione da CCNL 30% Totale riconosciuto lordo per 30 ore di straordinario festivo Trattamento Integrativo Speciale spettante 1.462,69 255,12 76,54 331,66 49,75 Fonte: Approfondimento Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 18 marzo 2024
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Daniele Bonaddio
- Consulente del lavoroRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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