I decreti delegati della riforma recata dalla legge 825 del 1971 erano stati emanati:
il 26 ottobre 1972: quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, agevolazioni e contenzioso;
il 29 settembre 1973: gli altri.
La sistematica delle due serie di provvedimenti era diversa: quelli del 1972 erano omnicomprensivi, quelli dell'anno successivo distinguevano le disposizioni sostanziali (i tre decreti su IRPEF, IRPEG e ILOR) da quelle procedurali. Tra questi il più significativo era il DPR 600, tuttora vigente, che disciplina l'accertamento delle imposte sui redditi.
Tornando alla “legge IVA” (il DPR 633/72, anche questo tuttora vigente) la norma prevede la parte sostanziale negli articoli da 1 a 20, mentre nelle parti successive bisogna “pescare” altre disposizioni di sistema, come quelle relative ai regimi speciali, piuttosto che alla non imponibilità per casi particolari, come Vaticano, San Marino, forniture ad enti sovranazionali (gli articoli 71 e 72).
Il Testo Unico sull'IVA in attuazione della delega
Tra i 9 Testi Unici presentati alla Camera dei Deputati il 13 marzo 2024 vi è quello sull'IVA. Il legislatore propone una razionalizzazione delle disposizioni contenute nel DPR 633 del 1972 e nel DL 331 del 1993 che disciplinano, rispettivamente, le operazioni nazionali e intraunionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto (Direttiva IVA).
In una logica di coerenza con la ratio di organizzare le disposizioni per settori omogenei, alcuni profili oggi disciplinati nel DPR 633 del 1972 (in particolare, “Obblighi dei contribuenti” e “Accertamento e Riscossione”) e nel DL 331 del 1993, non hanno trovato collocazione nella proposta di Testo Unico IVA, bensì in altri Testi Unici.
Inoltre, si è scelto di collocare nel Testo Unico adempimenti e accertamento le disposizioni che in materia di IVA disciplinano:
la fatturazione e la registrazione delle operazioni;
le dichiarazioni e le comunicazioni;
la liquidazione e l'accertamento.
Nel Testo Unico versamenti e riscossione sono state invece inserite le disposizioni concernenti:
la riscossione dell'IVA;
i rimborsi.
Il Testo Unico sull'IVA è suddiviso in 4 Titoli:
il Titolo I “Disposizioni generali” raccoglie le disposizioni che disciplinano le operazioni riconducibili nel campo di applicazione dell'IVA, sistematizzando le disposizioni relative alle cessioni di beni, prestazioni di servizi, acquisti intraunionali, importazioni;
il Titolo II “Gruppo IVA” accoglie le disposizioni relative all'istituto del Gruppo IVA previsto dalla L. 232/2016, applicabili dal 1° gennaio 2018;
il Titolo III “Regimi speciali” raccoglie le speciali disposizioni applicabili, in deroga alla disciplina generale, ai soli fini di determinazione dell'IVA;
il Titolo IV “Disposizioni di coordinamento finale”.
Per la consultazione pubblica sui Testi Unici, Accademici, professionisti e contribuenti hanno tempo per inviare le loro osservazioni o proposte di modifica fino al 13 maggio 2024.
Le osservazioni sul Testo Unico
L'imponente lavoro fatto dall'Agenzia delle entrate nella predisposizione delle bozze dei Testi Unici ha dovuto innanzitutto cercare nell'oceano delle disposizioni esterne tutte quelle che si occupano di imposta sul valore aggiunto. Questa ricerca necessita peraltro di una ulteriore ripulitura, prima che i Testi Unici vengano pubblicati. È rilevante l'impatto redazionale di questo coordinamento.
Ad esempio, per l'aliquota ordinaria dell'acqua minerale e della birra, vigente dal 1990 anche se la tabella dell'aliquota 10% continua ad indicare questi prodotti, si prevede una disposizione normativa, come articolo 70 della bozza di Testo Unico – aliquota ordinaria – che colloca in questo regime i due prodotti. Poi, giustamente, vengono cancellati dai numeri 81) e 82) della tabella.
Evidentemente questa eliminazione dei due generi dall'aliquota ridotta è sufficiente e non richiede una disposizione inserita nella legge IVA, che deve essere il più possibile semplice, diretta e stabile.
Il lavoro dell'Agenzia ha richiesto giustamente sei mesi di lavoro, da settembre 2023, e la consultazione aperta rischia di far arrivare una valanga di suggerimenti, che andrebbero sistematizzati.
Ad esempio, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha già una Commissione di studio per la riforma dell'IVA, così come le imprese potrebbero far arrivare le loro proposte all'Assonime. In entrambi i casi un filtro preliminare potrebbe venire, rispettivamente, dagli ordini e dalle associazioni imprenditoriali del territorio.
Infine, il varo normativo del Testo Unico IVA rimane in sospeso per due rilevanti modifiche in itinere:
il decreto legislativo della riforma per l'imposta sul valore aggiunto, nonché la sovrapposizione delle norme, ora rinviate al 1° gennaio 2025, relative allo “scambio” tra non soggettività ed esenzione per le associazioni non profit – in risposta alla procedura di infrazione europea;
la disciplina del terzo settore, da sette anni è appesa al filo dell'autorizzazione europea per i possibili aiuti di Stato contenuti in disposizioni del tutto marginali.
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