martedì 12/03/2024 • 06:00
Con la Circolare n. 6/E dell'8 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative circa i crediti d'imposta di cui all'art. 121 DL 34/2020 e nello specifico in merito al rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima, già accettate.
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Circolazione dei crediti edilizi Con la Circolare n. 6/E dell'8 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative agli Uffici per garantirne l'uniformità di azione in relazione a particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di circolazione dei crediti di cui al richiamato articolo 121 DL 34/2020. Invero, la norma in commento disciplina le diverse modalità di fruizione dei “bonus edilizi”, intendendosi per tali quelle agevolazioni riconosciute sotto forma di detrazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano determinate tipologie di lavori, come le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica. In tema, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, in determinati casi, è prevista la possibilità di optare, alternativamente: per uno sconto in fattura o per la cessione di un credito d'imposta. Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettata L'Agenzia delle Entrate è estranea al rapporto di natura privatistica tra cedente e cessionario e può intervenire solo su richiesta dei soggetti interessati. Premesso ciò, in alcuni casi, può accadere che la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario...
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