lunedì 11/03/2024 • 14:45
L'Agenzia delle Entrate, con Provv. 11 marzo 2024 n. 105669, ha apportato delle modifiche al precedente Provv. 24 novembre 2022 n. 433608 in tema di emissione e ricezione delle fatture elettroniche.
redazione Memento
Con il provvedimento n. 105669 dell'11 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha apportato delle modifiche al Provv. AE n. 433608 del 24 novembre 2022 recante “Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'art. 1 D.Lgs. 127/2015”. Si riportano di seguito le principali modifiche, che decorrono dal 20 marzo 2024. Recapito della fattura elettronica Per il recapito della fattura elettronica l'Agenzia delle Entrate rende disponibile per i soggetti IVA e per i soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA, un servizio di registrazione dell'indirizzo telematico (vale a dire una PEC o un codice destinatario) prescelto per la ricezione dei file. Data di emissione e data di ricezione della fattura elettronica via SdI Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura elettronica di cui al punto 3.4, lettera c), la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione. Intermediari La consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, servizio offerto dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del quale la stessa opera in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è consentita anche agli intermediari individuati dall'art. 3 c. 3DPR 322/98, appositamente delegati dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente. Ai suddetti intermediari è altresì consentita la consultazione dei dati fattura di cui al punto 1.2. Servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA, in qualità di cessionari/committenti, un servizio di registrazione mediante il quale è possibile indicare al SdI il canale e l'indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file, tra quelli definiti al punto 3.1. Nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio, il SdI recapiterà le fatture elettroniche e le note di variazione a lui riferite attraverso il canale e all'indirizzo telematico registrati, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo “CodiceDestinatario” definite alle lettere a) e b) del punto 3.4. Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici da parte dei consumatori finali e dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, non titolari di partita IVA Il cessionario/committente consumatore finale o il soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita IVA, accede al servizio di consultazione delle fatture elettroniche ricevute all'interno dell'area riservata del sito web AE. Le fatture elettroniche sono messe a disposizione in consultazione dall'Agenzia in qualità di titolare del trattamento. Le fatture elettroniche trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI, mentre i dati fattura di cui al punto 1.2 sono disponibili fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. Fonte: Provv. AE 11 marzo 2024 n. 105669
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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