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Con il provvedimento n. 105669 dell'11 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha apportato delle modifiche al Provv. AE n. 433608 del 24 novembre 2022 recante “Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'art. 1 D.Lgs. 127/2015”.

Si riportano di seguito le principali modifiche, che decorrono dal 20 marzo 2024.

Recapito della fattura elettronica

Per il recapito della fattura elettronica l'Agenzia delle Entrate rende disponibile per i soggetti IVA e per i soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA, un servizio di registrazione dell'indirizzo telematico (vale a dire una PEC o un codice destinatario) prescelto per la ricezione dei file.

Data di emissione e data di ricezione della fattura elettronica via SdI

Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura elettronica di cui al punto 3.4, lettera c), la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione.

Intermediari

La consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, servizio offerto dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del quale la stessa opera in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è consentita anche agli intermediari individuati dall'art. 3 c. 3DPR 322/98, appositamente delegati dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente. Ai suddetti intermediari è altresì consentita la consultazione dei dati fattura di cui al punto 1.2.

Servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA, in qualità di cessionari/committenti, un servizio di registrazione mediante il quale è possibile indicare al SdI il canale e l'indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file, tra quelli definiti al punto 3.1. Nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio, il SdI recapiterà le fatture elettroniche e le note di variazione a lui riferite attraverso il canale e all'indirizzo telematico registrati, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo “CodiceDestinatario” definite alle lettere a) e b) del punto 3.4.

Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici da parte dei consumatori finali e dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, non titolari di partita IVA 

Il cessionario/committente consumatore finale o il soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita IVA, accede al servizio di consultazione delle fatture elettroniche ricevute all'interno dell'area riservata del sito web AE. Le fatture elettroniche sono messe a disposizione in consultazione dall'Agenzia in qualità di titolare del trattamento. Le fatture elettroniche trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI, mentre i dati fattura di cui al punto 1.2 sono disponibili fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Fonte: Provv. AE 11 marzo 2024 n. 105669

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Marco Peirolo

- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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