
giovedì 07/03/2024 • 06:00
Un soggetto non residente, ma stabilito in Italia, identificato direttamente o con rappresentante fiscale non potrà inviare le fatture elettroniche nei rapporti con altri soggetti passivi. Infatti, tramite SdI si potranno inviare solo documenti contabili o organizzativi.
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Operazioni IVA tra Italia ed altri Stati Le operazioni, ai fini IVA, tra Italia ed altri Stati, tra cui San Marino, sono state attenzionate da vari interventi di prassi. Infatti è stato previsto che i beni di provenienza dalla Repubblica di San Marino e destinati a paesi UE, ivi compresa l'Italia, costituiscono a tutti gli effetti importazioni in territorio comunitario che sottostanno a regole diverse a seconda che siano destinati agli altri Stati comunitari ovvero all'Italia. Limitando l'analisi ad operazioni effettuate tra operatori economici: 1) l'assolvimento dell'IVA avverrà tramite procedura doganale mentre 2) in mancanza di una dogana fisica tra Italia e San Marino, l'imposta potrà essere assolta tramite due procedure alternative, secondo quanto previsto dal D.M. 24 dicembre 1993 [ora d.m. 21 giugno 2021, ndr.]: procedura con addebito dell'IVA, con la quale il venditore sammarinese emette fattura con applicazione dell'IVA dovuta dal cessionario italiano e versa la stessa all'Ufficio Tributario sammarinese che provvederà a riversarne l'importo all'Ufficio delle Entrate; procedura senza addebito dell'imposta, con la quale il venditore emette fattura senza applicazione dell'IVA, che viene assolta dall'acquirente nazionale ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del DPR n. 633 d...
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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