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lunedì 04/03/2024 • 15:22

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Cessione di beni da San Marino: quando non serve e-fattura

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 4 marzo 2023 n. 58, ha chiarito che a fronte dell'importazione dei beni da San Marino nel territorio italiano, la successiva cessione a un operatore nazionale non ha obbligo di essere documentata tramite fattura elettronica.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 2 min.
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Con la risposta n. 58 del 4 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che a fronte dell'importazione dei beni da San Marino nel territorio italiano, la successiva cessione ad un operatore nazionale non ha obbligo di essere documentata tramite fattura elettronica; sarà l'operatore residente/stabilito in Italia a provvedervi tramite il meccanismo del reverse charge e l'emissione di un'autofattura ai sensi dell'art. 17 c. 2 DPR 633/72.

L'assenza di obbligo non significa, tuttavia, impossibilità di emettere tramite SdI un documento ''fattura'' a fini contabili, per necessità organizzative o anche solo di migliore e più trasparente gestione dei rapporti tra le parti.

In questa eventualità, va comunque segnalato che il documento, emesso dal soggetto estero (indicando la partita IVA italiana aperta tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale che cura materialmente gli adempimenti) dovrà recare, oltre all'indicazione che l'imposta afferente all'operazione sarà assolta dal cessionario ai sensi dell'art. 17 c. 2 DPR 633/72, il codice natura N2.2.

Cessioni di beni da San Marino

Si ricorda che i beni di provenienza dalla Repubblica di San Marino e destinati a paesi comunitari, ivi compresa l'Italia, costituiscono a tutti gli effetti importazioni in territorio comunitario che sottostanno a regole diverse a seconda che siano destinati agli altri Stati comunitari ovvero all'Italia.

Limitando l'analisi ad operazioni effettuate tra operatori economici, nel primo caso l'assolvimento dell'IVA avverrà tramite procedura doganale, mentre, nel secondo caso, in mancanza di una dogana fisica tra Italia e San Marino, l'imposta potrà essere assolta tramite due procedure alternative, secondo quanto previsto dal DM 24 dicembre 1993:

  • procedura con addebito dell'imposta, con la quale il venditore sammarinese emette fattura con applicazione dell'IVA dovuta dal cessionario italiano e versa la stessa all'Ufficio Tributario sammarinese che provvederà a riversarne l'importo all'Ufficio delle Entrate;
  • procedura senza addebito dell'imposta, con la quale il venditore emette fattura senza applicazione dell'IVA, che viene assolta dall'acquirente nazionale ai sensi dell'art. 17 c. 3 DPR 633/72. In particolare, il cessionario nazionale, soggetto d'imposta, procederà, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile, ad integrare la fattura originale con l'indicazione dell'imposta dovuta, annotandola successivamente nel registro delle fatture emesse ed in quello degli acquisti.

Osservazioni

Quando il cedente/prestatore è un soggetto non residente ed il cessionario/committente uno stabilito, è solo su quest'ultimo, ove soggetto passivo, che, a norma dell'art. 17 c. 2 DPR 917/86 ricadono gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta. È da ritenere, quindi, che a nessun adempimento sia tenuto il cedente o prestatore non residente, anche se ivi identificato nel territorio dello Stato; ciò, in particolare, esclude che il cedente o prestatore non residente sia tenuto all'emissione della fattura (e ai conseguenti adempimenti di annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo IVA italiano.

Nelle fatture elettroniche che transitano via SdI è necessario inserire il c.d. codice natura dell'operazione, ossia il codice, in formato alfanumerico, che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili.

Le cessioni di beni, già in precedenza nazionalizzati, ad operatori extra UE effettuate da un soggetto identificato ai fini IVA in Italia, ma ivi non stabilito, né residente, laddove non vengano documentate tramite fattura elettronica via SdI su base volontaria dovranno dare luogo all'emissione di fatture analogiche.

Fonte: Risp. AE 4 marzo 2023 n. 58

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Marco Peirolo

- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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