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mercoledì 06/03/2024 • 06:00

Fisco RESTRIZIONI UNIONIALI

Sanzioni alla Russia: adottato il tredicesimo pacchetto di misure restrittive

Alla vigilia del secondo anniversario dall'inizio del conflitto russo-ucraino, l'Unione europea ha pubblicato i Reg. UE n. 2024/745 e n. 2024/753. Si tratta del tredicesimo pacchetto di misure restrittive verso la Russia.

di Massimo Fabio - Avvocato, Studio Associato KPMG

di Nassim Abboud - Avvocato, Studio Associato KPMG

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Negli ultimi due anni, abbiamo assistito ad un numero senza precedenti di misure restrittive unionali verso la Russia, scandite temporalmente con la terminologia “pacchetti sanzionatori”, e contraddistinte da divieti e restrizioni riferiti ad una varietà di beni, tecnologie e servizi anche estranei al settore militare e della difesa del Paese.

Cosa prevede il tredicesimo pacchetto di sanzioni

L'ultimo pacchetto di misure restrittive unionali verso la Russia si caratterizza per il considerevole numero di soggetti listati. Il nuovo Reg. 2024/753 ha, infatti, inserito 194 nuove designazioni nell'allegato I Reg. UE 2014/269 tra cui 106 individui e 88 entità, superando la soglia di 2000 soggetti sanzionati.   

Le nuove designazioni mirano a colpire, in generale, il settore militare e della difesa russo attraverso il suo complesso industriale ma anche a fornire un forte segnale ai Paesi che sostengono la Russia nel suo sforzo bellico, come la Corea del Nord e la Bielorussia.

L'inclusione negli elenchi di soggetti coinvolti nel trasferimento di minori ucraini, giudici e funzionari che operano nei territori occupati è altresì volta a sanzionare le violazioni dei diritti dei minori nonché a rafforzare l'azione e la posizione dell'UE contro l'occupazione russa di talune aree dell'Ucraina.

Inoltre, le ultime designazioni soggettive, sistematicamente utilizzate come strumento per contrastare l'elusione delle misure restrittive unionali, hanno incluso società russe coinvolte in importazioni parallele di beni vietati verso la Russia.  L'elusione delle sanzioni si pone dunque come tema centrale per l'efficacia dell'azione unionale anche in questo ultimo pacchetto sanzioni.

Nei confronti dei soggetti elencati nell'allegato I del Reg. UE 2014/269, si applicano le disposizioni dell'art. 2 del citato regolamento per cui, da un lato, tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati, da tali soggetti sono congelati; dall'altro è imposto un divieto per gli operatori unionali di mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di tali soggetti oppure di destinarli a loro vantaggio.

Per perseguire finalità antielusive e per impedire alla Russia di acquisire tecnologie sensibili, il Reg. UE 2024/745, che con il tredicesimo pacchetto modifica il Reg. UE 2014/833, ha previsto delle ulteriori designazioni, aggiungendo nel relativo allegato IV altre 27 società russe ed entità di Paesi terzi, quali la Cina, il Kazakistan, l'India, la Serbia, Tailandia, lo Sri Lanka e la Turchia.

Secondo i dati della Commissione, le società dei Paesi terzi listati risulterebbero coinvolte nel commercio di componenti elettroniche, anche di origine unionale, verso la Russia.  Dunque, l'aggiunta di società stabilite in Paesi terzi nell'allegato IV del Reg. UE 2014/833 avviene in attuazione dello strumento elaborato dall'Unione europea per contrastare la circonvenzione delle misure restrittive attraverso illegittime triangolazioni verso la Russia.

Tale strumento, introdotto con l'undicesimo pacchetto di misure restrittive, vale a dire con il Reg. UE 2023/1214 che modifica il Reg. UE 2014/833, prevede un'azione unionale, a fasi, per il contrasto delle triangolazioni elusive. Più in particolare:

  • un'azione diplomatica attraverso la cooperazione bilaterale e/o multilaterale con i Paesi Terzi individuati;
  • l'adozione di misure individuali in risposta al coinvolgimento di operatori di Paesi terzi nell'agevolazione dell'elusione come singole designazioni nell'allegato I del Reg. UE n. 2014/269 e nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 2014/833, anche sulla base delle informazioni e dei suggerimenti ricevuti dagli Stati membri;
  • l'avvio di “un dialogo costruttivo con il Paese terzo in questione a seguito dell'adozione di tali misure individuali, al fine di garantire la messa in atto di misure correttive volte a dissuadere altri operatori dall'adottare comportamenti analoghi” (considerando 11 Reg. UE 2023/1214);
  • in ultima istanza, qualora, «risulti evidente, dati il volume, il tipo o il carattere sistemico dell'elusione in corso, che tali passi sono insufficienti o inadeguati per prevenire tale elusione nel paese terzo interessato o attraverso quest'ultimo, l'Unione dovrebbe poter adottare ulteriori misure» (considerando 12 Reg. UE 2023/1214) come l'inserimento del Paese terzo all'interno dell'allegato XXXIII ex art. 12 septies par. 3 Reg. UE 2014/833.

Quindi, l'inserimento delle società costituite in Paesi terzi nell'allegato IV rientra nello strumento di azione antielusiva unionale e comporta, per gli operatori unionali, l'obbligo di verificare che l'esportazione e la vendita di beni e tecnologie a duplice uso nonché di beni che possono contribuire al rafforzamento militare e allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza russa non sia destinata all'utilizzo finale da parte di tali società.

Operazioni commerciali

Sotto il profilo delle restrizioni al commercio, il tredicesimo pacchetto amplia il divieto all'esportazione per i beni che possono contribuire al potenziamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia nonché al rafforzamento delle capacità industriali russe, con particolare attenzione alle componenti per la realizzazione dei c.d. UAV (Unmanned aerial vehicles) o droni ritenuti un'arma fondamentale per la guerra della Russia contro l'Ucraina  (allegati VII, XXIII del Reg. UE 2014/833).

Infine, è stata aggiornata la lista dei cosiddetti Paesi partner per l'importazione di prodotti siderurgici di cui all'art. 3 octies par. 1 Reg. UE 2014/833 di cui all'allegato XXXVI aggiungendo il Regno Unito. Dunque, ai sensi dell'art. 3 octies lett. d) Reg. UE 2014/833 all'atto di importazione, l'importatore deve produrre la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese Terzo, ma non per le importazioni dal Regno Unito, dalla Svizzera o dalla Norvegia.

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