martedì 05/03/2024 • 06:00
L’Agenzia delle Entrate fornisce un importante chiarimento sul divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro. Tale divieto non opera nel caso in cui il ruolo sia stato incluso nell’istanza di Rottamazione-quater e il relativo pagamento sia regolarmente in corso e non siano intervenute decadenze (Risp. AE 28 febbraio 2024 n. 54).
Il divieto di compensazione Il divieto di compensazione “orizzontale”, ovverosia fra debiti e crediti relativi a imposte diverse, è codificato nell'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010 il quale dispone che «a decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento ...». La norma è pacifica nel vincolare l'autocompensazione al preventivo versamento degli importi oltresoglia iscritti a ruolo e il cui termine per il pagamento risulti scaduto. Pertanto, a titolo esemplificativo, la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. La sospensione del ruolo e la rateazione La prassi ministeriale (fra le altre, circolare n. 13/E dell'11 febbraio 2011) aveva già in passato chiarito che il divieto di compensazione non opera in presenza di ruoli per i quali fosse in atto la concessione di una sospensione. Parallelamente, la preclusione non opera in presenza di debiti per i quali è stata concessa la rateazione. Tuttavia, con riferimento a quest'ultimo istituto, la citata prassi ha distinto due ipotesi: se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata, il piano di rateazione è ancora in essere (art. 19, d.P.R. n. 602/73) e, quindi, esclusivamente la rata scaduta andrà computata, al fine del raggiungimento del limite di 1.500 euro, tra l'ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto; nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l'intero importo iscritto a ruolo è immediatamente riscuotibile e, quindi, la preclusione riguarderà l'importo complessivo del debito residuo non pagato. La rottamazione quater La legge di bilancio 2023 ha previsto l'istituto della c.d. “rottamazione quater” concedendo ai contribuenti la possibilità di estinguere i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, senza il versamento delle sanzioni e degli interessi inclusi nei ruoli. La presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata dei ruoli ha impedito all'agente della riscossione sia di dare avvio a nuove azioni esecutive/cautelari, sia di qualificare il contribuente come inadempiente. Pertanto, analogamente a quanto già precisato dalla prassi ministeriale con riferimento alla sospensione dei ruoli e alla rateazione, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito, in risposta ad una recente istanza di interpello, che i ruoli inclusi nella dichiarazione di adesione alla “rottamazione-quater” «non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro in base al quale opera la preclusione all'autocompensazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa». La conversione del “Milleproroghe” Il chiarimento dato dall'Agenzia delle Entrate può tornare utile a coloro che risultavano decaduti dalla rottamazione-quater in seguito al mancato pagamento delle prime due rate, stante la riapertura dei termini disposta dal decreto-legge n. 215/2023 (cd “Milleproroghe”), convertito nella legge n. 18/2024 (pubblicata nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 2024), in cui si prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate che erano da corrispondere nel 2023 (31 ottobre e 30 novembre 2023, poi slittati al 18 dicembre 2023) e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non fa decadere dalla definizione se entro il 15 marzo 2024 (termine che slitterebbe al 20 marzo 2024 considerando i 5 giorni di tolleranza) il debitore effettua l'intero pagamento delle rate mancanti.
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L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 28 febbraio 2024 n. 54, ha chiarito che i ruoli oggetto della Rottamazione-quater
a cura di
redazione Memento
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