Con la Risp. 28 febbraio 2024 n. 54, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i ruoli oggetto della Rottamazione-quater non concorrono al limite di 1.500 euro oltre i quali è vietata la compensazione dei crediti; tale esclusione opera a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa. Concorrono, invece, al predetto limite di 1.500 euro gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione.
Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'art. 17 c. 1 D.Lgs. 241/97, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (art. 31 c. 1 DL 78/2010). Detto divieto opera con riferimento alle sole compensazioni di cui all'art. 17 c. 1 e, pertanto, non si applica alle compensazioni c.d. verticali (ovvero tra debiti e crediti della medesima imposta).
Con l'istituto c.d. rottamazione quater, introdotto dall'art. 1 c. 231-252 L. 197/2022, il legislatore ha previsto la possibilità di estinguere i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, senza il versamento delle sanzioni e degli interessi inclusi nei ruoli.
A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Fonte: Risp. AE 28 febbraio 2024 n. 54