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lunedì 04/03/2024 • 06:00

Impresa Antiriciclaggio

COREPER approva il nuovo testo della VI Direttiva con l’istituzione del registro centralizzato

Prosegue il processo di riforma della legislazione in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, con l'aggiornamento della VI Direttiva e del Regolamento unico e la previsione di un registro centralizzato attraverso cui le autorità potranno accedere ai nomi dei titolari effettivi delle cassette di sicurezza, dei conti correnti e dei conti di cripto-attività.

di Giuseppe Alfieri - Avvocato

di Camilla Izzi - Avvocato - Commissione Antiriciclaggio ODCEC Roma e Ordine Avvocati Roma

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Non si ferma l’“Action Plan for a Comprehensive EU policy on Preventing Money Laundering and Terrorist Financing". Lo sviluppo di tre dei sei pilastri su cui si basa la riforma dell’impianto normativo antiriciclaggio ha ricevuto un nuovo impulso: il Consiglio dell’Unione europea, infatti, tra il 12 ed il 13 febbraio 2024, ha pubblicato aggiornamento al testo della proposta “VI Direttiva Antiriciclaggio” (pillar 4 e 5) - attesa nella sua versione definitiva per il prossimo mese di giugno - cui ha fatto seguito un’integrazione al testo del Regolamento sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario con finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (pillar 2). Entrambi i documenti sono stati definitivamente approvati dal COREPER.

Il Registro Centralizzato

Tra le novità normative che meritano una riflessione vi è sicuramente quella concernente l’istituzione del “Registro Centralizzato”, ovvero un registro condiviso tra gli Stati Membri attraverso il quale le autorità competenti potranno accedere, nel corso delle indagini relative a fattispecie di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, ai nomi e cognomi dei titolari effettivi delle cassette di sicurezza, dei conti correnti, ma anche dei conti di cripto-attività.

L’istituzione di tale registro trova, stando ai “Considerando” preliminari, la propria ragion d’essere nel fatto che il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo avvengono spesso in un contesto internazionale nel quale le misure adottate a livello dell'Unione, senza un coordinamento e una cooperazione internazionale, hanno, materialmente, un effetto molto limitato. In tal senso, invece, attraverso una coordinazione a livello transfrontaliero, potrebbero essere mitigati tutti quei rischi correlati all’accesso ritardato alle informazioni sull’identità dei titolari effettivi di conti bancari e di pagamento - ma anche conti titoli, conti custodiali di cripto-asset e cassette di sicurezza, in particolare quelle anonime (ancora per poco?) - da parte delle autorità competenti che, come risultato, porterebbe ad una evidente mitigazione dell’ostacolo nel puntuale rilevamento dei trasferimenti di fondi relativi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

L’accesso

L’accesso al registro sembra ricalcare le differenti tipologie di legittimati con i quali si è dovuto confrontare il nostro ordinamento nella stesura del DM 55/2022, con i dovuti distinguo, visto il contesto sovranazionale, ma con apprezzabili specifiche per quanti rientrino nella categoria “persons with legitimate interest”.

Quanto alla qualità dei dati consultabili dagli aventi diritto all’accesso, le previsioni risultano allineate all’attuale framework normativo, perché riferite cioè:

1. alla persona del cliente, comprensivo del suo “NDG”, dell’esecutore se presente, con separata evidenza dell’estensione temporale della procura conferitagli;

2. al titolare effettivo, richiedendo l’indicazione del termine a partire dal quale ha acquisito tale status e di quello in cui tale condizione giuridica risulti cessata.

Quanto alle informazioni relative al conto bancario o di pagamento, dalla consultazione del registro sarà rinvenibile il numero IBAN o, se il conto di pagamento non è identificato da un numero IBAN, l'identificativo unico del conto insieme alla data di apertura e chiusura dello stesso.

Qualità e quantità dei dati ancor più apprezzabili nel caso delle cassette di sicurezza, stando al richiamo - che potrebbe non subire variazioni di sorta - al contenuto dell’art. 18 del “single EU rulebook” che evoca, rispetto all’attuale (ma non definitiva) stesura, una sorta di adeguata verifica rafforzata avuto riguardo alle differenti informazioni da acquisire a seconda del cliente (persona fisica, giuridica, trust ed istituti affini) che beneficia del servizio, richiedendo che ne sia esplicitato addirittura, nel caso di persona fisica, lo status: se apolide, rifugiato o sottoposto a regime di protezione.

Non potendo prescindere la presente analisi dal richiamo al futuro “testo unico antiriciclaggio” deve necessariamente aprirsi una parentesi sul tema della ricerca titolarità effettiva. È salvo, infatti, il criterio residuale per l’individuazione del TE ove dalle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica (e poi destinate a costituire la base dati di alimentazione del registro in commento) nessuna persona fisica sia identificata come titolare effettivo, o vi siano dubbi su tale corrispondenza, di tal chè i soggetti obbligati annoteranno che il titolare effettivo non è stato identificato, procedendo invece all’identificazione di tutte le persone fisiche che ricoprono posizioni apicali all’interno della società o di altra entità giuridica e alla verificazione dei dati acquisiti.

Quanto al conto titoli e al conto cripto-asset, i dati consultabili avranno ad oggetto: l'identificativo unico del conto e la data di apertura e chiusura del conto. Analogamente si procederà per il codice IBAN virtuale emesso da un ente creditizio o finanziario: il numero IBAN virtuale, l'identificativo unico del conto verso il quale sono automaticamente reindirizzati i pagamenti indirizzati al codice IBAN virtuale e la data di apertura e chiusura del conto.

Le possibili violazioni

Ciò detto, vale la pena sottolineare che, a fronte dei benefici  nella lotta al riciclaggio di denaro così come nel contrasto al finanziamento del terrorismo derivanti dall’istituzione di tale Registro, sarebbe al pari auspicabile che la Commissione, nella valutazione di tali strumenti di contrasto dei rischi transfrontalieri, tenesse conto anche delle possibili violazioni che l’utilizzo di tali strumenti potrebbe apportare circa il trattamento e la protezione dei dati personali dei soggetti ivi indicati. E dunque, nell’ottica di applicare metodologie funzionali e coerenti, sarebbe altrettanto auspicabile che le autorità di vigilanza nazionali e dell'Unione sulla protezione dei dati possano essere coinvolte nella predisposizione di tali strumenti al fine di massimizzare le sinergie tra le istituzioni competenti.

Nella bozza di testo viene in ogni caso fatto presente che, al fine di rispettare la privacy e proteggere i dati personali, i dati minimi necessari per lo svolgimento delle indagini antiriciclaggio e antiterrorismo dovrebbero essere conservati in tali registri automatizzati centralizzati per i conti bancari, di pagamento, titoli e criptovalori, stabilendo in maniera chiara e netta quali dati aggiuntivi sia utile e proporzionato raccogliere, tenendo conto dei sistemi e delle tradizioni giuridiche esistenti per consentire un'identificazione significativa dei titolari effettivi.

Inoltre, nel recepire le disposizioni relative a tali strumenti, gli Stati membri dovrebbero stabilire periodi di conservazione quantomeno equivalenti al periodo di conservazione della documentazione e delle informazioni ottenute nell'ambito dell'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela, prevendendo al contempo la possibilità di estendere tale periodo conservativo sino ad un massimo di ulteriori cinque anni nel caso in cui tali informazioni possano rappresentare fonti probatorie in indagini penali o procedimenti giudiziari in corso.

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