giovedì 29/02/2024 • 06:00
Il Decreto Milleproroghe ha reintrodotto la possibilità, nata in epoca Covid-19, di tenere a distanza le assemblee di S.r.l., S.p.a., S.a.p.a., società cooperative, mutue assicuratrici, associazioni e fondazioni fino al 30 aprile 2024.
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L'art. 106 del D.L. 18/2020 aveva introdotto la possibilità di tenere le assemblee a distanza, senza che fosse necessaria la presenza nello stesso luogo del presidente e del segretario (o del notaio), per cercare di evitare la paralisi delle attività sociali durante il periodo del Covid -19. Successivamente questa disposizione era stata prorogata, un po' a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria, ma anche, a modesto parere dello scrivente, in seguito alla constatazione degli indubbi benefici verificatisi dal punto di vista pratico nel tenere assemblee a distanza, avvalendosi di mezzi telematici e collegandosi in modalità “da remoto” da luoghi diversi.
L'aspetto importante di questa norma è che consente di tenere le assemblee con queste modalità anche qualora essa non sia prevista dallo statuto della società che decida di avvalersene.
Nel ribadire che è stato confermato che non costituisce più essenziale per lo svolgimento dell'adunanza la presenza nello stesso luogo del presidente e del segretario (o del notaio, a seconda del caso che ricorra), va segnalato che l'avviso di convocazione delle società interessate dalla norma può prevedere che l'intervento in assemblea avvenga con mezzi telematici e che il voto possa essere espresso in modalità elettronica o per corrispondenza. Le società potranno anche prevedere che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, che però garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.
In deroga all'art. 2479, IV comma, c.c., inoltre, le S.r.l. possono permettere che il voto venga espresso tramite consultazione scritta o con consenso formulato per iscritto.
È importante tenere presente che, per quanto concerne le società quotate, esse potranno avvalersi del cd. “rappresentante designato”, un soggetto, cioè, a cui i soci possano conferire le deleghe di voto. Ciò sarà possibile anche in caso di previsione statutaria differente. Sempre queste società potranno contemplare nell'avviso di convocazione dell'assemblea che l'intervento nella suddetta adunanza avvenga unicamente per il tramite del rappresentante designato.
Tale modalità di partecipazione è consentita anche per le S.p.a. con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, per le società con azioni diffuse presso il pubblico in misura rilevante, per le società cooperative le società mutue assicuratrici, le banche popolari e le banche di credito cooperativo.
Come anticipato, le assemblee potranno tenersi a distanza sino al 30 aprile 2024 anche qualora riguardino associazioni o fondazioni.
Da ultimo, ci preme sottolineare un aspetto peculiare, che è stato riproposto: la proroga è operante (applicando lo stesso criterio adottato in precedenza) per le assemblee che si tengano entro il 30 aprile 2024. Fa fede, pertanto, quando si svolga la riunione e non quando venga meramente convocata.
Quali prospettive per il futuro
Come avevo già avuto modo di argomentare in occasione del mio intervento in merito alla proroga della norma sino al 31 luglio 2023, il sistema delle assemblee a distanza può rendere più facile la partecipazione alle riunioni assembleari, evitando il verificarsi di disagi connaturati alla necessaria presenza dei partecipanti (o di alcuni di essi) nel medesimo luogo. All'epoca ci si interrogava, infatti, sull'opportunità di mantenere una modalità di partecipazione dei soci alla vita sociale che era nata in un periodo di emergenza, cessato il quale, a detta di alcuni interpreti, non avrebbe più avuto ragione di essere.
Dal modesto punto di vista di chi scrive, la norma del Decreto milleproroghe che ha reintrodotto il sistema delle cd. “assemblee a distanza” potrebbe essere oggi anche interpretato come una presa di coscienza degli indubbi benefici che tale sistema comporta. In questo caso, è importante comunque tenere in debita considerazione che il meccanismo della proroga qui adottato denota una volontà di adottare una soluzione transitoria e pertanto lascia, ancora una volta, l'incertezza sullo scenario che potrà avverarsi dopo il 30 aprile 2024.
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