La Legge di conversione n. 18/2024 del DL Milleproroghe (DL 215/2023) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024. Si sintetizzano le principali novità.
Rottamazione quater
L'art. 3 bis differisce al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata della cd. “rottamazione quater”, di cui all'art. 1, c. 232, L. 197/2022. Pertanto, il pagamento entro la suddetta data (o con un ritardo massimo di 5 giorni) evita la decadenza dal beneficio della definizione agevolata disposta dal c. 231 dello stesso articolo per i casi di omesso versamento nei termini.
Vedi anche: Rottamazione-quater: prima, seconda e terza rata solvibili fino al 15 marzo 2024 del 16 febbraio 2024
Ravvedimento speciale
L'art. 3, c. 12 undecies, estende la possibilità di usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale, disciplinato dall'art. 1, c, da 174 a 178, L. 197/2022, alle irregolarità contenute nelle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. La norma consente di sanare le violazioni commesse con il pagamento del maggior tributo, interessi e sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo edittale.
Vedi anche: Milleproroghe: riaperti i termini per il ravvedimento speciale del 17 febbraio 2024
IRPEF agricola
L'art. 13, c. 3 bis,3 ter e 3 quater proroga per gli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, previsto dall'art. 1, c. 44, L. 232/2016. In particolare, dispone (con alcune eccezioni) che per tali anni i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, concorrano alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti misure: a) fino ad € 10.000 per lo zero per cento; b) tra € 10.000 ed € 15.000 al 50%; c) oltre € 15.000 al 100%.
Vedi anche: Redditi agricoli: riduzione IRPEF per gli anni 2024 e 2025 del 19 febbraio 2024
Bonus PMI
L'art. 3, c. 4 bis proroga al 31 dicembre 2024 il credito d'imposta istituito dall'art. 1, c. da 89 a 92, L. 205/2017 per le spese di consulenza sostenute dalle PMI per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o a sistemi multilaterali di negoziazione europei.
Vedi anche: Quotazione delle PMI: credito d’imposta prorogato al 2024 del 20 febbraio 2024
Agevolazione prima casa per under 36
L'art. 3, c. 12 terdecies, dispone che le agevolazioni previste dall'art. 64, c. da 6 a 8, DL 73/2021, per l'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti di età inferiore a 36 anni e valore dell'ISEE non superiore ad € 40.000 annui, si applicano anche nei casi in cui il contratto preliminare registrato di acquisto sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, purché la stipula del contratto definitivo avvenga entro il 31 dicembre 2024. Per i contratti già sottoscritti, il comma successivo riconosce un credito d'imposta di importo pari agli importi corrisposti in eccesso.
Vedi anche: Acquisto prima casa: prorogate le agevolazioni al 31 dicembre 2024 del 20 febbraio 2024
Esclusione dal regime IVA di talune operazioni degli ETS
L'art. 3, c. 12 sexies, differisce al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall'art. 5, c. da 5 quater a 15 sexies, DL 146/2021, che - recependo le modifiche alla Dir. 2006/112/CE disposte dalla Dir. 2021/1159/UE - modificano il regime di cui godono gli enti del Terzo settore, includendo tra le operazioni imponibili perché effettuate nell'esercizio di impresa o considerate di natura commerciale, o rendendo esenti, una serie di operazioni attualmente escluse. Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, le norme modificative prevedono l'applicazione del regime IVA speciale cd. forfettario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.
Vedi anche: Enti associativi: esenzioni IVA dal 2025 del 21 febbraio 2024
Agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico
Fino al 2026 è possibile cumulare le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico con i contributi regionali erogati per gli stessi lavori (art. 3 c. 12 ter).
Assemblee societarie da remoto
L'art. 3, c. 12 duodecies, proroga al 30 aprile 2024 l'efficacia delle diposizioni contenute nell'art. 106, DL 18/2020 e già più volte prorogate, sulle modalità di svolgimento delle assemblee ordinarie di società di capitali, associazioni e fondazioni.
Vedi anche: Decreto Milleproroghe: ritornano le assemblee a distanza del 29 febbraio 2024
Contratti a termine nel settore privato
L'art. 18, c. 4-bis, proroga al 31 dicembre 2024 l'originario termine del 30/04/2024 entro cui è consentito stipulare nel settore privato contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente, come previsto in via eccezionale dall'art. 19, c. 1, lett. b), D.Lgs. 81/2015, per l'ipotesi in cui le fattispecie di ammissibilità di contratti di durata superiore al termine ordinario non siano individuate da contratti collettivi di lavoro applicati in azienda.
Vedi anche: Contratti a termine: causali tra le parti per tutto il 2024 del 16 febbraio 2024
Assunzione persone disabili
L'art. 18, c. 4 ter e quater, anticipa dal 01/08/2022 al 01/08/2020 il termine iniziale, e differisce dal 31/12/2023 al 30/09/2024 il termine finale, del periodo in cui possono essere o essere state effettuate operazioni di assunzione di soggetti con disabilità e di età inferiore a 35 anni con contratti di lavoro a tempo indeterminato da parte di enti del Terzo settore ed altri enti assimilati, fruendo, nei limiti delle disponibilità dell'apposito Fondo, dell'incentivo all'assunzione di persone appartenenti a tale categoria nell'ambito di applicazione del cd. “collocamento obbligatorio” di cui alla L. 68/1999.
Vedi anche: Terzo Settore: più ampio l’incentivo all’assunzione dei disabili del 22 febbraio 2024
Obblighi di comunicazione e previdenza per il lavoro sportivo
L'art. 14, c. da 2-bis a 2 quater:
proroga dal 30/01/2024 al 31/03/2024 il termine previsto dall'art. 25, c. 6 quater, D.Lgs. 36/2021 entro cui, nella fase di prima applicazione delle disposizioni del predetto articolo, possono essere rese, senza incorrere in sanzioni, le comunicazioni di natura pubblicistica inerenti agli incarichi e ai compensi per i direttori di gara operanti nell'area dilettantistica, relative al semestre luglio-dicembre 2023;
a modifica dell'art. 35, comma 3, D.Lgs. 36/2021, differisce al 30/06/2024 il termine entro cui gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, e gli appartenenti ad altre categorie analoghe, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento;
esonera dall'applicazione delle ritenute alla fonte del 20% previste dall'art. 30, c. 2, DPR 600/1973, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge in esame e fino al 31/12/2024, le somme versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche a titolo di premio per i risultati ottenuti o per partecipazione a raduni ex art. 36, c. 6 quater, D.Lgs. 36/2021, di ammontare complessivamente inferiore ad € 300.
Vedi anche: Lavoro sportivo: prorogati i termini per comunicazioni, premi e previdenza del 19 febbraio 2024
Sanzioni no-vax
L'art. 4, c. 1 bis, proroga dal 30/06/2024 al 31/12/2024 la sospensione dei procedimenti di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100 per inadempimento agli obblighi di vaccinazione contro il COVID.
Collocamento a riposo del personale medico
L'art. 4, c. 6 bis introduce nell'art. 1, L. 213/2023 il comma 164 bis, per il quale, in deroga alla disciplina ordinaria disposta dal comma 164 e fino al 31/12/2025, i dirigenti medici e sanitari degli enti ed aziende del SSN, gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute ed i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, possano richiedere la prosecuzione del rapporto fino al compimento del 72° anno di età (con possibilità di riassunzione per l'omologo personale già collocato in quiescenza con decorrenza non anteriore al 01/09/2023).
Bonus psicologo
L'art. 4, c. 8 quater, incrementa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 le risorse già previste dall'art. 1, c. 538, L. 197/2022 per il cd. “bonus psicologo” introdotto dall'art. 1 quater, c. 3, DL 228/2021, come contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, fruibili presso specialisti privati, per fronteggiare stati di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica causati dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica.
Fonte: DL 215/2023 conv. in L. 18/2024 (GU 28 febbraio 2024 n. 49)