lunedì 26/02/2024 • 11:30
Con Comunicato 23 febbraio 2024, il Ministero del Lavoro informa che il termine per poter beneficiare del rimborso dell’indennità di malattia per le aziende del trasporto pubblico locale, anno di competenza 2023, è il 31 marzo 2024.
redazione Memento
La Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative comunica che entro il 31 marzo 2024, a pena di decadenza, dovrà essere trasmessa la documentazione per beneficiare del rimborso dell’indennità di malattia per le aziende del trasporto pubblico locale, anno di competenza 2023. I modelli dovranno essere trasmessi, a firma del rappresentante legale, mediante PEC al seguente indirizzo: dgprevidenza.div3@pec.lavoro.gov.it La modulistica necessaria (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, Tabella oneri) è pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro. Indicazioni operative sulla modulistica 1) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIA la documentazione dovrà essere compilata in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile; ciascun allegato dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante con firma apposta per esteso e leggibile; i certificati e gli atti di notorietà, da produrre nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono sostituiti dalle dichiarazioni, corredate da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; N.B. Non verrà acquisito il certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato il termine del 31 marzo 2024 dovrà essere osservato a pena di decadenza. 2) Tabella oneri nel caso in cui non si disponga della firma digitale, l’allegato deve essere comunque compilato elettronicamente, stampato e firmato; inserire il numero dei dipendenti addetti specificamente al trasporto pubblico locale nell’anno di riferimento, nonché le voci A1, A2, Totale B1, Totale B2, D1 e D2; verificare che l’importo, sia in numeri che in lettere, dell’onere complessivo C+D corrisponda all’importo dichiarato nell'Allegato 1. Fonte: Comunicato Min. Lav. 23 febbraio 2024
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Il Ministero del Lavoro, con Interpello 6 febbraio 2024 n. 1, fornisce alcune precisazioni circa la sorveglianza sanitaria che deve essere riservata ai lavoratori che rientr..
redazione Memento
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.