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giovedì 22/02/2024 • 12:33

Lavoro Dalla Fondazione Studi

Fringe benefit 2024: l’analisi dei Consulenti del Lavoro

Con Approfondimento del 22 febbraio 2024, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro offre un'analisi dei fringe benefit alla luce delle novità introdotte dal Legislatore per l’anno fiscale 2024.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 4 min.
  • Ascolta la news 5:03
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Il documento di Approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, datato 22 febbraio 2024, si propone come strumento agile e informativo per la gestione ottimale dei fringe benefit nell'ambito del rapporto di lavoro, fornendo indicazioni pratiche e chiarimenti aggiornati alle ultime disposizioni legislative.

L'analisi prende in considerazione:

  • la natura giuridica dei fringe benefit;
  • la loro regolamentazione contrattuale;
  • il trattamento fiscale e contributivo.

Particolare attenzione è rivolta alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.

Si esaminano inoltre le condizioni di accesso alle nuove soglie di esenzione, gli adempimenti richiesti ai datori di lavoro e ai lavoratori, nonché le modalità di erogazione.

Le novità per l'anno fiscale 2024

Con la Legge di Bilancio 2024 (art. 1, c. 16, L. 213/2023) il legislatore ha previsto, in deroga all'art. 51, c. 3, TUIR, che limitatamente al solo anno fiscale 2024, non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di € 1.000 (anziché € 258,23), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Per i lavoratori dipendenti con figli a carico la soglia di € 1.000 è elevata a € 2.000 (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati).

Appare utile evidenziare che il legislatore chiaramente amplia l'ambito oggettivo di applicazione del citato art. 51, c. 3, TUIR prevedendo che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. In questo caso, quindi, non si ha il riconoscimento di un bene o un servizio, ma un vero e proprio rimborso per un costo sostenuto.

Descrizione

Importo esenzione

Per tutti i lavoratori che percepiscono redditi da lavoro dipendente o assimilati, come stabilito dagli artt. 49 e 50 del TUIR

1.000,00

Per tutti i lavoratori che percepiscono redditi da lavoro dipendente o assimilati, come stabilito dagli artt. 49 e 50 del TUIR, a condizione che abbiano uno o più figli a carico, inclusi i figli nati fuori del matrimonio legalmente riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del TUIR. In particolare, i figli non devono essere titolari di un reddito annuo superiore a 4.000,00 euro se di età inferiore ai 24 anni, o a 2.840,51 euro se di età pari o superiore ai 24 anni (in base al principio dell'unitarietà del periodo d'imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre)

2.000,00

Infine, l'Approfondimento fornisce tutti gli adempimenti necessari da parte dei datori di lavoro.

Fonte: Approfondimento CdL 22 febbraio 2024

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