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mercoledì 21/02/2024 • 14:30

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Attività di trasporto per finalità turistiche: trattamento IVA

Con Risp. 21 febbraio 2024 n. 46, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA dell'attività di trasporto lacustre o fluviale di persone a mezzo di canoa, kayak o raft per finalità turistico/ricreative.

a cura di

redazione Memento

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La Società istante chiede chiarimenti in merito al corretto trattamento IVA dell'attività di trasporto lacustre o fluviale di persone a mezzo di canoa, kayak o raft per finalità turistico/ricreative, disciplinata dal ''Contratto di servizio per trasporto delle persone su acqua'', stipulato con l'Azienda per il Turismo Beta (Committente), della durata di 4 anni a decorrere dal 2023.

Nel Contratto in oggetto, relativo al servizio di trasporto di persone in canoa o kayak, è riportato che:

  • il Committente esercita in esclusiva, tra l'altro: a) ''la gestione e organizzazione, da svolgere in modalità diretta o indiretta, in accompagnamento dell'utenza individuale e associativa, ...., della pratica escursionistica e dell'attività sportiva e turistica della canoa, kayak e altre attività sportive e turistiche in tutte le declinazioni possibili e praticabili nel Lago Beta, avendo altresì cura di organizzare tutti gli aspetti legati alla sicurezza e al trasporto'';
  • l'Istante, definito come ''Appaltatore'', è una società con notevole esperienza nell'accompagnamento delle persone nella pratica escursionistica e dell'attività sportiva e turistica della canoa o del kayak.

Nell'oggetto del Contratto è altresì specificato che ''Il Committente dà incarico all'Appaltatore, che accetta, di accompagnare le persone mediante canoa o Kayak, con proprie imbarcazioni e proprio personale appositamente formato e in possesso di tutti i requisiti richiesti e definiti dal Committente, per eseguire la pratica escursionistica o sportivo/turistica nei Canyon e nel lago Beta, attraverso accompagnamenti affidati dal Committente e concordando con lo stesso le modalità di trasporto e accompagnamento, i periodi, gli orari, i percorsi e gli standard di qualità e sicurezza. Il servizio viene svolto a partire unicamente dai seguenti punti di partenza delle escursioni autorizzate: (...)''.

Tale attività è svolta dalla Società con proprio personale, con la propria organizzazione di mezzi e a proprio rischio.

Al di là del nomen attribuito al Contratto (''Contratto di servizio per il trasporto di persone su acqua''), la prestazione ivi prevista a carico della Società appare ben diversa da quella di ''mero trasporto di persone'' ed emerge come l'interesse e la finalità prevalente del committente sia di vivere un'esperienza naturalistico-escursionistica.

In sostanza, non c'è solamente un vettore che «si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro», ma altro, ossia la pratica escursionistica e dell'attività sportiva e turistica della canoa, kayak e altre attività sportive e turistiche in tutte le declinazioni possibili e praticabili nel Lago Beta.

La canoa, il kayak e il raft, peraltro, costituiscono particolari tipi di imbarcazioni che per la loro struttura prevedono una partecipazione attiva del cliente che guida o contribuisce alla guida del mezzo e pertanto non è semplicemente trasportato su acqua, ma vive una vera e propria esperienza escursionistica a carattere sportivo/turistico.

L'art. 36-bis DL 50/2022 riconosce invece un trattamento agevolato IVA, in termini di esenzione o di aliquota IVA ridotta, alle prestazioni aventi «...ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone...», e alle prestazioni ad esso accessorie. Analoga conclusione vale per l'altra attività effettuata dall'Istante, consistente nel trasporto di persone su acqua mediante raft. Sebbene la Società non abbia fornito il pertinente contratto, la relativa pagina internet contiene ulteriori informazioni, più che sufficienti per considerare questa attività non connotata dal mero trasporto di persone. Anche in questo caso si è in presenza di una vera e propria esperienza (rectius escursione) sportiva e/o turistica, articolata nelle seguenti tappe:

  • ritrovo previsto presso i nostri uffici (...);
  • accompagnamento negli spogliatoi dove verrà consegnato tutto il materiale necessario (muta, giacca d'acqua, salvagente e casco);
  • breve lezione teorica da parte delle Guide sulla sicurezza e sull'attività rafting (i vari tipi di pagaiata, i comandi, come nuotare, ecc.);
  • accompagnamento con i pulmini presso il punto di imbarco dove avviene l'incontro con la Guida rafting, con cui si faranno delle prove a secco fuori acqua prima di partire;
  • finita l'attività rafting (di circa 3 ore), ritorno con il pullman presso gli uffici della Società, per cambiare gli abiti e fare una doccia calda''.

In conclusione, alla luce delle complessive considerazioni fin qui riportate, si ritiene che le due tipologie di prestazioni rese dall'Istante siano escluse dal trattamento agevolato ai fini IVA con conseguente applicazione dell'aliquota IVA ordinaria.

Fonte: Risp. AE 21 febbraio 2024 n. 46

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