martedì 20/02/2024 • 15:49
Con Com. Stampa 20 febbraio 2024, ANC e Confimi Industria hanno inviato alcune richieste al Viceministro Maurizio Leo, relativamente ai termini di versamento del saldo IVA 2023.
redazione Memento
Si avvicina la scadenza per il versamento del saldo IVA 2023 e gli operatori necessitano di comprendere se i soggetti in area da concordato preventivo biennale (soggetti ISA comunque con ricavi/compensi non superiori a € 5.164.000) potranno effettivamente confidare sul differimento a fine luglio, “senza maggiorazioni”, del versamento ordinariamente in scadenza il 18 marzo 2024. Questa la richiesta di chiarimento presentata al Viceministro Maurizio Leo da ANC e Confimi Industria a fronte dei dubbi che stanno emergendo fra gli operatori – in piena campagna a chiusura della dichiarazione IVA annuale – considerato il differimento (letteralmente) previsto dal decreto legislativo sul concordato preventivo biennale. Le principali proposte Le altre proposte e osservazioni di ANC e Confimi Industria sono: introdurre un termine quantomeno trimestrale (anche con maggiorazione dell'1%) per il versamento dell'IVA sugli acquisti in reverse charge di forfetari e minimi e rendere così gestibile l'adempimento; incentivare l'invio dei flussi TD17, TD18 e TD19 precisando che eventuali ritardi rappresentano violazioni meramente formali, in mancanza di accessi, ispezioni o verifiche, se effettuati entro il termine utile per garantire la tempestiva acquisizione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate per la gestione delle precompilate IVA (fine mese successivo al trimestre di riferimento) e fermo restando il tempestivo concorso alla liquidazione di riferimento; eliminare le sanzioni (€ 250-10.000) in capo al cessionario residente nel caso di trasmissione del TD28 per segnalare l'irrituale addebito dell'Iva da parte del fornitore non residente (diverso da San Marino) identificato o con rappresentante fiscale; diversamente, il cessionario, cosciente del rischio di poter subire paradossali sanzioni per violazioni non proprie, preferirà applicare il reverse charge e comunicare pertanto l'acquisto con il TD19 (l'Agenzia perderà così l'occasione di vedersi confezionare la lista precisa dei non residenti che, nel B2B, fatturano erroneamente con l'addebito dell'IVA); soglia che determina lo slittamento con quella del periodo successivo del versamento dell'IVA periodica (e delle ritenute di lavoro autonomo e provvigioni). Opportuno chiarire che si tratta di una facoltà e non di un obbligo, anche per evitare incomprensioni che potrebbero generare paradossali lettere di compliance; eliminare (art. 3 DM 55/2022) l'obbligo di conferma annuale dell'invarianza del titolare effettivo (già un paradosso nei termini) o, quantomeno, chiarire che detta conferma può avvenire entro 30 giorni dal termine di approvazione del bilancio a prescindere dal rispetto dei 12 mesi rispetto dalla comunicazione precedente. Fonte: Com. Stampa congiunto ANC-Confimi Industria 20 febbraio 2024
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Matteo Dellapina
- Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di PaviaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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