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martedì 20/02/2024 • 15:49

Fisco COMUNICATO STAMPA

Saldo IVA 2023: richiesta di chiarimenti sui termini di versamento

Con Com. Stampa 20 febbraio 2024, ANC e Confimi Industria hanno inviato alcune richieste al Viceministro Maurizio Leo, relativamente ai termini di versamento del saldo IVA 2023.

a cura di

redazione Memento

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Si avvicina la scadenza per il versamento del saldo IVA 2023 e gli operatori necessitano di comprendere se i soggetti in area da concordato preventivo biennale (soggetti ISA comunque con ricavi/compensi non superiori a € 5.164.000) potranno effettivamente confidare sul differimento a fine luglio, “senza maggiorazioni”, del versamento ordinariamente in scadenza il 18 marzo 2024.

Questa la richiesta di chiarimento presentata al Viceministro Maurizio Leo da ANC e Confimi Industria a fronte dei dubbi che stanno emergendo fra gli operatori – in piena campagna a chiusura della dichiarazione IVA annuale – considerato il differimento (letteralmente) previsto dal decreto legislativo sul concordato preventivo biennale.

Le principali proposte 

Le altre proposte e osservazioni di ANC e Confimi Industria sono:

  • introdurre un termine quantomeno trimestrale (anche con maggiorazione dell'1%) per il versamento dell'IVA sugli acquisti in reverse charge di forfetari e minimi e rendere così gestibile l'adempimento;
  • incentivare l'invio dei flussi TD17, TD18 e TD19 precisando che eventuali ritardi rappresentano violazioni meramente formali, in mancanza di accessi, ispezioni o verifiche, se effettuati entro il termine utile per garantire la tempestiva acquisizione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate per la gestione delle precompilate IVA (fine mese successivo al trimestre di riferimento) e fermo restando il tempestivo concorso alla liquidazione di riferimento;
  • eliminare le sanzioni (€ 250-10.000) in capo al cessionario residente nel caso di trasmissione del TD28 per segnalare l'irrituale addebito dell'Iva da parte del fornitore non residente (diverso da San Marino) identificato o con rappresentante fiscale; diversamente, il cessionario, cosciente del rischio di poter subire paradossali sanzioni per violazioni non proprie, preferirà applicare il reverse charge e comunicare pertanto l'acquisto con il TD19 (l'Agenzia perderà così l'occasione di vedersi confezionare la lista precisa dei non residenti che, nel B2B, fatturano erroneamente con l'addebito dell'IVA);
  • soglia che determina lo slittamento con quella del periodo successivo del versamento dell'IVA periodica (e delle ritenute di lavoro autonomo e provvigioni). Opportuno chiarire che si tratta di una facoltà e non di un obbligo, anche per evitare incomprensioni che potrebbero generare paradossali lettere di compliance;
  • eliminare (art. 3 DM 55/2022) l'obbligo di conferma annuale dell'invarianza del titolare effettivo (già un paradosso nei termini) o, quantomeno, chiarire che detta conferma può avvenire entro 30 giorni dal termine di approvazione del bilancio a prescindere dal rispetto dei 12 mesi rispetto dalla comunicazione precedente.

Fonte:  Com. Stampa congiunto ANC-Confimi Industria 20 febbraio 2024

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