La riduzione della base imponibile IRPEF
IRPEF azzerata fino a 10.000 euro e ridotta a metà sugli ulteriori 5.000 euro, per gli anni 2024 e 2025, per i redditi dominicali e agrari posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
È questo l'effetto dell'emendamento al DL Milleproproghe, DL 215/2023, in fase di conversione in Legge, che cerca di andare incontro alla posizione degli agricoltori italiani.
Dal punto di vista fiscale, i soggetti titolari di impresa agricola determinano il reddito tassabile in base a quanto disposto dagli artt. 27 e 32, DPR n. 917/86, e, quindi, su base catastale.
Il soggetto che esercita l'attività agricola, infatti, è tenuto a dichiarare il reddito agrario indipendentemente dal fatto che il terreno sia posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale, nonché il reddito dominicale, costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario che è ritraibile dal terreno stesso, qualora sia anche proprietario del terreno su cui svolge l'attività, o titolare di un diritto reale sul terreno stesso.
Per la quantificazione del reddito dominicale e agrario, sempre con riferimento ai soggetti titolari di impresa agricola, in base a quanto disposto dall'art. 3, c. 50, L 662/96, le rendite devono essere rivalutate, fino a che non saranno stabilite le nuove tariffe d'esimo, rispettivamente dell'80% e del 70%.
L'art. 1, c. 512, L 228 del 2012, prevede una ulteriore rivalutazione, ai soli fini IRPEF, del 30% sia del reddito dominicale che agrario, da applicare sulle rendite già rivalutate delle predette percentuali dell'80 e del 70%, ma stabilisce, altresì, che tale ulteriore rivalutazione non trova applicazione, oltre che per i terreni agricoli non coltivati, anche per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali che risultano iscritti alla previdenza agricola.
Facendo presente che con attività agricole si fa riferimento a quelle di cui all'art. 2135 c.c., ossia quelle dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse, intendendo per connesse, in base a quanto stabilito dall'art. 32, c. 2, lett. c), DPR 917/86, quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali, è bene tenere conto che qualora nello svolgimento dell'attività di allevamento di animali siano superati determinati “limiti”, il reddito viene considerato come d'impresa, con applicazione delle relative disposizioni, come stabilito dall'art. 56, c. 5, DPR 917/86.
Tornando, dunque, all'emendamento, viene sostanzialmente modificato l'art. 1 c. 44, L. 232/2016, al fine di stabilire che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, che sono posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, diversi dalle società anche se eventualmente esercitano l'opzione per la determinazione del reddito con il sistema catastale, concorrono alla formazione del reddito, considerando congiuntamente reddito dominicale e agrario, nelle percentuali così stabilite:
0% fino a 10.000 euro;
50% oltre i 10.000 euro di reddito e fino a 15.000 euro;
100%, oltre la soglia reddituale di 15.000 euro.
Esempio
In presenza di un reddito complessivo posseduto da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo professionale (IAP), di 35.000 euro, derivante per 20.000 euro da redditi dominicali e agrari dei terreni, e per il restante ammontare di 15.000 euro da altri redditi, fino a 10.000 euro, dei 20.000 euro di redditi dominicali e agrari, non verrà pagato nulla a livello IRPEF, sui successivi 5.000 euro, sempre dei 20.000 euro di redditi dominicali e agrari, verrà pagata l'IRPEF su 2.500 euro ossia sul 50%, mentre sui restanti 7.500 euro dei 20.000 euro di redditi dominicali e agrari, nonché sui 15.000 euro di altri redditi, l'IRPEF sarà dovuta in modo pieno.
L'imprenditore agricolo dichiarerà, quindi, un reddito complessivo tassabile di 22.500 euro composto da 7.500 euro di reddito agricolo tassabile, sui 20.000 euro complessivi, più 15.000 euro di altri redditi.
Dal punto di vista soggettivo, la norma introdotta dall'emendamento fa riferimento ai redditi dominicali e agrari posseduti da coltivatori diretti e dagli imprenditori individuali professionali iscritti alla previdenza agricola «diversi dalle società» che esercitano l'opzione per la tassazione su base catastale. Si ritiene, pertanto, che siano coinvolti dall'agevolazione gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività in forma individuale, ma anche in forma di impresa familiare.
Necessario chiarimento per le società semplici
Qualche dubbio si nutre in merito alla posizione delle società semplici. Visto, però, che il citato art. 1, c. 44, L 232/2016, oggetto dell'intervento qui in commento, dispone, nell'attuale versione, che per gli anni dal 2017 al 2023, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali e che con Circ. 7 aprile 2017 n. 8/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, sebbene con riferimento ai periodi d'imposta dal 2017 al 2019, che possono beneficiare dell'agevolazione in esame anche le società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci, persone fisiche, i redditi fondiari, si ritiene che sulla scia di tali chiarimenti anche le nuove diposizioni dovrebbero trovare applicazione sui redditi dominicali e agrari attribuiti alle persone fiche dalle predette società.
Rendendosi certamente necessario un chiarimento al riguardo, a tale conclusione si può arrivare visto che, a differenza di quanto avviene per le società in nome collettivo e in accomandita semplice ove il reddito attribuito per trasparenza ai soci, seppure determinato catastalmente in base a quanto disposto dall'art. 1, c. 1093, L 296/2006, rimane reddito d'impresa, per le società semplici, visto che esse non possono esercitare attività di tipo commerciale, il reddito prodotto rimane di natura catastale.