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  • Tempo di lettura 1 min.

Un emendamento al DL Milleproroghe prevede l'aggiunta dell'art. 3-bis, c. 1, grazie al quale i contribuenti gravati da debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che non abbiamo versato ovvero che abbiano versato parzialmente o tardivamente la prima e la seconda rata (scadute il 18 dicembre 2023) e la terza rata (prossima alla scadenza il 28 febbraio 2024) di cui all'art. 1, c. 232, l. n. 197/2022, non decadranno dal beneficio della definizione agevolata di cui all'art. 1, c. 231, della Legge di Bilancio 2023.

Per continuare a goderne, tuttavia, sono obbligati all'integrale pagamento delle rate rimaste insolute entro i termini entro il 15 marzo 2024 (20 marzo 2024 con la tolleranza dei 5 giorni). Questo [ulteriore] differimento del termine entro il quale è permesso, a pena di decadenza dal beneficio in questione, di assolvere le prime tre rate di cui all'art. 1, c. 232, l. n. 197/2022 si sostanzia, di fatto, nell'ennesima chance per il contribuente di estinguere – in via agevolata, appunto – i debiti tributari insoluti, versando soltanto le somme dovute a titolo di capitale, con esclusione di quelle dovute a titolo di sanzioni ed interessi.

Sempre secondo l'emendamento, l'art. 3-bis, al c. 2, dovrà prevedere il differimento al 15 marzo 2024 anche del termine per l'assolvimento della...

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