venerdì 09/02/2024 • 15:31
Il Parlamento e il Consiglio UE hanno raggiunto un accordo provvisorio su una proposta di legge volta a migliorare le condizioni occupazionali delle persone che svolgono il lavoro su piattaforma. Con una Direttiva di futura emanazione, l'UE intende introdurre nuove norme per determinare correttamente lo stato di subordinazione e l’uso di algoritmi sul lavoro.
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Il lavoro mediante piattaforme digitali rappresenta una particolare modalità di occupazione in cui organizzazioni o persone utilizzano una piattaforma online per la risoluzione di problemi specifici o per fornire servizi a pagamento. Si tratta sostanzialmente di uno strumento che consente di abbinare offerta e domanda di lavoro retribuito che ha avuto una particolare diffusione durante la pandemia da COVID-19 con una pluralità di servizi e differenti modalità di svolgimento della prestazione di lavoro o di figure professionali coinvolte (si pensi alle consegne di cibo e di alimenti in genere). Secondo un'analisi della Commissione UE del 2021 risultano attive più di 500 piattaforme di lavoro digitale con quasi 30 milioni di persone impiegate che, secondo stime più recenti, dovrebbero raggiungere la quota di 43 milioni nel prossimo biennio.
Attualmente la maggior parte dei lavoratori delle piattaforme digitali dell'UE, compresi i tassisti, i lavoratori domestici e gli addetti alle consegne di cibo, sono considerati formalmente lavoratori autonomi, pur dovendo essi sottostare a norme e restrizioni tipiche del lavoro subordinato. Ciò determina la rinuncia ad una serie di diritti lavorativi (contrattazione collettiva, orario di lavoro, ferie retribuite), la precarietà dell'attività lavorativa e un sistema di sottoprotezione sociale (protezione della salute e contro gli incidenti di lavoro e sostegno contro la malattia e la disoccupazione).
Si ricorderà che già nello scorso mese di dicembre, Parlamento e Consiglio europeo avevano trovato un accordo provvisorio sul miglioramento delle condizioni di lavoro, pur tuttavia lasciando emergere le posizioni controverse di alcuni Paesi sugli indicatori (almeno due su cinque) che fanno scattare la presunzione di subordinazione del rapporto di lavoro. La logica ispiratrice della proposta di Direttiva si può riassumere in due miglioramenti fondamentali:
Presunzione di lavoro subordinato
Con il nuovo accordo siglato l'8 febbraio tra Parlamento e Consiglio europeo, nascono le premesse per l'emanazione di una prossima Direttiva volta a migliorare le condizioni di lavoro di milioni di lavoratori, tra cui in particolare i riders che lavorano per la Gig economy. La direttiva obbligherà i Paesi membri a stabilire una presunzione legale di lavoro subordinato a livello nazionale, al fine di correggere lo squilibrio tra la piattaforma e la persona che svolge il lavoro e per garantire la protezione dei diritti dei lavoratori erroneamente o illegittimamente qualificati come autonomi (attualmente si stimano oltre 5 milioni di lavoratori in UE inquadrati impropriamente). Tuttavia, rispetto al precedente accordo, ogni Stato membro avrà una discrezionalità più ampia e la presunzione di rapporto di lavoro subordinato, fatte salve le fattispecie intermedie di lavoro autonomo genuino, sarà applicata secondo le normative nazionali e i contratti collettivi vigenti, al verificarsi di fatti indicativi del controllo e della direzione. Tale soluzione prescinde da un rigido processo di armonizzazione e demanda ad ogni Paese membro l'onere di stabilire una presunzione legale relativa dell'occupazione a livello nazionale. Dal punto di vista giuridico, la qualificazione del carattere subordinato della prestazione lavorativa si realizzerebbe alla verifica di almeno due dei cinque indicatori stabiliti nella direttiva, che comprendono:
Come anticipato, secondo l'ultimo accordo, gli indici non saranno fissati rigidamente dalla Direttiva, ma dovranno essere disciplinati dalla normativa interna dei singoli Stati e dai contratti collettivi, con la possibilità, quindi, di prevedere ulteriori criteri e ampliare l'elenco degli indicatori, fermo restando lo scopo di attribuire la corretta qualifica di lavoratore subordinato o autonomo sulla base delle concrete situazioni di lavoro.
Tra gli aspetti di maggior rilievo, l'accordo conferma il principio dell'inversione dell'onere della prova con cui si stabilisce che nel momento in cui un lavoratore, i suoi rappresentanti o le autorità competenti faranno valere la presunzione di lavoro subordinato, saranno il datore di lavoro e la piattaforma a dover dimostrare che il rapporto di lavoro è autonomo.
Gestione algoritmica e trasparenza dei dati
Il testo concordato introduce le prime norme sulla gestione algoritmica, anche nella prospettiva del crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale sul posto di lavoro.
Come noto, le piattaforme di lavoro digitali utilizzano algoritmi per la gestione delle risorse umane, allo scopo di organizzare, monitorare e gestire le persone tramite le loro applicazioni o siti web. Le nuove norme prevedono che i lavoratori debbano essere informati in caso di uso di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati (questione già affrontata in Italia con il D.Lgs. 104/2022, c.d. Decreto Trasparenza e con i successivi interventi di alleggerimento introdotti dal Decreto Lavoro, D.Lgs. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023). Le piattaforme digitali di lavoro non potranno trattare alcuni tipi di dati, tra cui:
In ogni caso le nuove norme prevedono che tali sistemi debbano essere monitorati da personale qualificato, che gode di una protezione particolare contro i trattamenti sfavorevoli. L'accordo mira ad aumentare la sorveglianza umana sulle decisioni significative che incidono direttamente sui lavoratori, come la sospensione degli account e il licenziamento. Le piattaforme dovranno trasmettere alle autorità nazionali competenti e ai rappresentanti dei lavoratori, le informazioni sulle loro attività e sui lavoratori che impiegano.
Prossimi passi e normativa nazionale
Per entrare in vigore, il testo concordato dovrà essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento Europeo, per poi essere adottato formalmente dalle due istituzioni. Successivamente, gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire le disposizioni della Direttiva nella legislazione nazionale.
Per quanto riguarda le regole interne, negli ultimi anni anche in Italia si è manifestata l'esigenza di offrire ai lavoratori delle piattaforme digitali un sistema di garanzie minime in termini di occupazione, compenso, orario minimo, contributi previdenziali ed assistenziali. Nel nostro ordinamento, il D.Lgs. 81/2015 e ss. mm. ha previsto una serie di disposizioni specifiche a tutela del lavoro svolto mediante piattaforme digitali, in particolare per i ciclo-fattorini (c.d. riders). Secondo l'attuale disciplina, la Legge n. 128/2019 ha attribuito ai riders tutele differenziate a seconda che la loro attività sia riconducibile alla nozione generale di collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata, di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015, ovvero a quella di lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 47-bis del medesimo decreto legislativo; fatta salva, in ogni caso, la possibilità che l'attività sia invece riconducibile a una prestazione di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.. Più precisamente, nel caso in cui i riders lavorino in via continuativa e con attività prevalentemente personale, secondo modalità esecutive definite dal committente attraverso la piattaforma digitale, in base all'art. 2 del D. Lgs. 81/2015 si applica la disciplina del lavoro subordinato. Nel caso in cui, invece, i riders prestino la propria attività lavorativa in assenza delle condizioni di subordinazione e dei requisiti previsti dal citato art. 2 e svolgano una prestazione di carattere occasionale priva del carattere della continuità, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Capo V-bis del medesimo decreto, introdotte dal DL 101/2019, conv. in Legge 128/2019.
L'ambito applicativo dei diversi regimi trova definizione nella Circolare n. 17 del 19 novembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; mentre, con Circolare n. 7 del 30 ottobre 2020, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito la portata dell'intervento ispettivo con riferimento alle ipotesi di etero-organizzazione, escludendo l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi connessi all'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinato (ad esempio, la comunicazione preventiva e la consegna della lettera di assunzione).
Il D.Lgs. 81/2015 cit. per tali lavoratori prevede il diritto alla stipula di un contratto scritto (art. 47 ter, comma 1) e il diritto di essere informati in ordine alle condizioni applicabili al contratto per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza (art. 47 ter, comma 2). Tra gli altri diritti riconosciuti ai lavoratori in esame, la legge dispone la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con conseguente obbligo della piattaforma a provvedere a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal DPR 1124/65 e a garantire il rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 (art. 47 septies).
La giurisprudenza
Infine, non manca l'apporto fornito alla materia dalla giurisprudenza. A riguardo, merita segnalare che la Cass. n. 1663 del 24 gennaio 2020, ha applicato integralmente al lavoro dei riders la disciplina del lavoro subordinato ma, più recentemente, anche la giurisprudenza di merito si è pronunciata sull'attività dei lavoratori in questione (Trib. Milano 19 ottobre 2023 n. 3237) ravvisando nella prestazione lavorativa dei riders i caratteri del rapporto di lavoro etero-organizzato, a cui l'art. 2, c. 1, D.Lgs. 81/2015 estende la disciplina del lavoro subordinato. In materia di algoritmi, il 20 giugno 2023 il Tribunale di Palermo ha costretto una nota multinazionale del food delivery a spiegare il sistema di assegnazione delle consegne dei riders a conclusione di un processo per condotta antisindacale in violazione dell'art. 1-bis D.Lgs. 152/97. Nel caso di specie, il Tribunale ha deciso che l'azienda deve rendere comprensibile l'algoritmo utilizzato spiegandone il funzionamento, negando che il segreto industriale paralizzi il diritto alle turnazioni dei sistemi gestionali automatizzati. In tal modo i lavoratori possono conoscere i criteri che determinano il conferimento degli ordini, la disconnessione e la perdita delle possibilità di lavoro.
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