Il Decreto interministeriale del Ministero dell'Economia, Ministero della Salute e Ministero per la Pubblica Amministrazione, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha stabilito che l'agenzia delle Entrate acquisirà dal sistema tessera sanitaria i dati delle fatture emesse a privati da strutture e professionisti sanitari, escludendo però i dati idonei a rivelare lo stato di salute del cliente. L'AE, quindi, non acquisirà natura, qualità e quantità della prestazione, ma conoscerà solo il nominativo del beneficiario e l'importo pagato.
La consultazione dei dati avverrà previa autenticazione individuale, con tracciatura di accessi, tempi e tipologia delle operazioni svolte, in conformità a quanto prevede il GDPR del Garante.
I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali contenziosi.
I dati da comunicare all'Agenzia delle Entrate sono (art. 21 DPR 633/72):
Per bilanciare la protezione dei dati sensibili da un lato e l'efficacia dei controlli dall'altro, il legislatore prevede che i dati delle fatture sanitarie possano essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle norme tributarie e doganali, o – ma solo in forma aggregata - per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata.
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