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mercoledì 07/02/2024 • 16:27

Fisco DECRETO INTERMINISTERIALE

Professionisti sanitari: trasmissione dati fatture

Il MEF, il Ministero della Salute e il Ministero per la Pubblica Amministrazione hanno firmato un Decreto interministeriale sull'invio all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture sanitarie, con esclusione di quelli sullo stato di salute del cliente.

a cura di

redazione Memento

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Il Decreto interministeriale del Ministero dell'Economia, Ministero della Salute e Ministero per la Pubblica Amministrazione, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha stabilito che l'agenzia delle Entrate acquisirà dal sistema tessera sanitaria i dati delle fatture emesse a privati da strutture e professionisti sanitari, escludendo però i dati idonei a rivelare lo stato di salute del cliente. L'AE, quindi, non acquisirà natura, qualità e quantità della prestazione, ma conoscerà solo il nominativo del beneficiario e l'importo pagato.

La consultazione dei dati avverrà previa autenticazione individuale, con tracciatura di accessi, tempi e tipologia delle operazioni svolte, in conformità a quanto prevede il GDPR del Garante.

I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali contenziosi.

I dati da comunicare all'Agenzia delle Entrate sono (art. 21 DPR 633/72):

  • data e numero fattura;
  • dati anagrafici e identificativo fiscale delle parti (cliente compreso);
  • data di effettuazione se diversa dalla data fattura;
  • base imponibile (corrispettivi, sconti, premi e abbuoni);
  • imponibile, aliquota e imposta, o indicazione dell'esenzione;
  • eventuale annotazione che la fattura è emessa da un terzo (ad esempio dalla struttura sanitaria per conto dei medici soggetti alla riscossione accentrata dei compensi).

Per bilanciare la protezione dei dati sensibili da un lato e l'efficacia dei controlli dall'altro, il legislatore prevede che i dati delle fatture sanitarie possano essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle norme tributarie e doganali, o – ma solo in forma aggregata - per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata.

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