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martedì 06/02/2024 • 15:03

Lavoro Dalla Fondazione studi CdL

Esonero lavoratrici madri: il punto dei Consulenti del Lavoro

I Consulenti del Lavoro, con Circ. 6 febbraio 2024 n. 1, analizzano l'esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2024 per le lavoratrici madri, soffermandosi in particolare sugli aspetti di natura procedurale e sugli adempimenti in capo a lavoratrici e datori di lavoro. 

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 6 min.
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Con la Circ. 6 febbraio 2024 n. 1, la Fondazione sudi Consulenti del Lavoro analizza l'esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2024 per le lavoratrici madri (art. 1, c. 180-182, L. 213/2023): infatti, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100%della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.

In via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli e fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Condizione di spettanza dell'esonero

L'esonero in esame, essendo una misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice, non rientra tra gli aiuti di Stato, né tanto meno è soggetta all'autorizzazione della Commissione Europea. Non essendo considerato un incentivo all'assunzione, l'applicazione non è soggetta al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione e non è neanche subordinato al possesso del DURC.

Rapporti di lavoro agevolabili

La lavoratrice per ottenere l'applicazione dell'incentivo deve avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia già instaurato che in via di instaurazione.

Rientra tra i rapporti oggetto di agevolazione anche il contratto part-time, pur sempre a tempo indeterminato e il contratto di apprendistato, in virtù della sua equiparazione al contratto a tempo indeterminato con carattere formativo.

Inoltre, sono valevoli di esonero i rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (L. 142/2001), ma anche i contratti stipulati a scopo di somministrazione.

Caratteristiche dell'esonero

La misura a favore delle lavoratrici madri si sostanzia in un esonero del 100% dei contributi IVS a carico delle lavoratrici nel limite annuo di € 3.000,00 (riparametrato a mese con valore massimo pari a € 250,00) e senza decurtazione dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero per le lavoratrici madri è compatibile con altri incentivi ed agevolazioni laddove riconosciuti nei confronti dei datori di lavoro.

La riduzione contributiva per i lavoratori dipendenti (sia del 6% che del 7%) è alternativa alla decontribuzione per le madri lavoratrici. Se ricorrono i presupposti per l'applicazione di entrambe le misure, i medesimi esoneri, nella singola mensilità, sono tra loro di fatto alternativi, poiché l'esonero della quota a carico della lavoratrice madre risulta di entità maggiore.

Esempio

  • Lavoratrice che, al 1° gennaio 2024, è madre di 3 figli. L'esonero si applica dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025. L'applicazione dell'esonero contributivo termina nel mese di ottobre 2025
  • Lavoratrice che, al 1° gennaio 2024, è madre di 2 figli. L'esonero si applica dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024. L'applicazione dell'esonero contributivo termina nel mese di luglio 2024
  • Lavoratrice che, al 1° gennaio 2024, è madre di 1 figlio con in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene l'11 giugno 2024. L'esonero si applica dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024
  • Lavoratrice che, al 1° agosto 2024, è madre di 2 figli, con in corso la gravidanza del terzo figlio. La nascita del terzo figlio avviene in data 2 marzo 2025. Fino al 31 dicembre 2024 si applica l'esonero per le madri con 2 figli. Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva. Dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l'esonero per le madri lavoratrici con 3 figli
  • Lavoratrice che, al 1° gennaio 2024, è madre di 3 figli, tutti di età superiore ai 18 anni. Non spetta alcuna riduzione contributiva

Adempimenti delle lavoratrici

Le lavoratrici che, in base ai requisiti previsti dalla norma, hanno diritto all'esonero debbono comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di fruire della misura in oggetto.

È, in particolare, necessario comunicare i codici fiscali dei figli al fine di comprovare la sussistenza del diritto all'esonero (senza i quali l'Inps procede alla revoca del beneficio con eventuale restituzione di quanto già eventualmente fruito a tale titolo).

Ciò può essere fatto direttamente nei confronti del datore di lavoro, ovvero avvalendosi di un apposito applicativo che sarà a breve messo a disposizione dall'INPS.

Adempimenti dei datori di lavoro

I datori di lavoro autorizzati espongono nel flusso Uniemens, a partire dal mese di competenza 02/2024, le lavoratrici per le quali spetta l'esonero valorizzando i campi della sezione <DenunciaIndividuale>.

Il recupero degli arretrati può essere effettuato nei flussi Uniemens di marzo, aprile, maggio 2024.

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