La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA ha cadenza trimestrale, dovendo essere effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, fatta eccezione per la comunicazione relativa al secondo trimestre, la cui scadenza è passata dal 16 al 30 settembre in base all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 73/2022.
Tale tempistica opera a prescindere dalla periodicità di liquidazione dell'imposta, sia essa mensile o trimestrale, in quest'ultimo caso “per natura” o “per opzione”.
Comunicazione all'interno della dichiarazione IVA
A seguito della modifica introdotta dall'art. 12-quater, comma 1, del D.L. n. 34/2019 (decreto Crescita), l'art. 21-bis, comma 1, del D.L. n. 78/2010 prevede che la comunicazione dei dati relativi alla liquidazione IVA relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione IVA annuale.
In tal caso, quest'ultima deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
La finalità della modifica è quella di semplificare l'obbligo comunicativo in esame, prevedendo la facoltà, per i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA annuale entro il mese di febbraio, di comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre all'interno della dichiarazione, evitando un duplice adempimento (dichiarativo e comunicativo), senza incidere sui termini di liquidazione e versamento dell'imposta, che restano pertanto immutati.
Con riferimento ai dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2023, i soggetti passivi che non intendono avvalersi della semplificazione sono tenuti a trasmettere la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre entro il mese febbraio dell'anno successivo a quello del periodo di riferimento (quindi, entro il 29 febbraio 2024) e a presentare la dichiarazione IVA secondo i termini ordinari, vale a dire entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, ex art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998 (quindi, entro il 30 aprile 2024).
Al fine di consentire ai contribuenti interessati di avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre, nel modello di dichiarazione IVA è stato inserito il Quadro VP, la cui composizione riproduce l'omonimo quadro del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Bozza della comunicazione delle liquidazioni periodiche
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 11806 del 19 gennaio 2024, ha esteso all'anno 2024 il periodo sperimentale nell'ambito del quale l'Agenzia, basandosi sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, mette a disposizione dei contribuenti le bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale, in applicazione dell'art. 4, comma 1, del DLgs. n. 127/2015.
Le bozze dei documenti di cui sopra sono predisposte dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente nei confronti dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia:
1) che effettuano le liquidazioni trimestrali dell'IVA:
“per opzione” ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/1999, compresi quelli che effettuano le liquidazioni IVA mediante il sistema del cd. “cash accounting”; ovvero
per effetto delle speciali disposizioni di cui all'art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 (es. autotrasportatori);
2) i soggetti per i quali, nell'anno di riferimento, è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;
3) i soggetti che applicano specifici metodi di determinazione dell'IVA ammessa in detrazione, come i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, le aziende di agriturismo o le associazioni operanti in agricoltura o le aziende di enoturismo o quelle oleoturistiche.
Le bozze dei documenti precompilati non vengano predisposti per alcune categorie di soggetti passivi, vale a dire:
i soggetti che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali, oppure applicano l'IVA separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate, oppure aderiscono alla liquidazione dell'IVA di gruppo, oppure partecipano a un Gruppo IVA;
soggetti in regime di “split payment”;
commercianti al minuto che trasmettono i corrispettivi senza distinzione per aliquote e ripartiscono l'ammontare, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, in proporzione degli acquisti, nonché gli operatori che trasmettono i corrispettivi per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici;
soggetti che erogano prestazioni sanitarie.
Con il provvedimento n. 11806/E/2024, è stato stabilito che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, viene resa disponibile ai soggetti destinatari dei documenti IVA precompilati e ai loro intermediari delegati un'ulteriore funzionalità che consente di scaricare in forma massiva, mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, di tipo Web Service, la bozza della dichiarazione IVA elaborata dall'Agenzia delle Entrate, oltre alle bozze dei registri IVA mensili, ai prospetti riepilogativi IVA su base mensile e trimestrale e alle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche.
Tale funzionalità consente di effettuare un colloquio automatico tra sistemi informatici mediante download massivi dei dati elaborati e messi a disposizione nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. I dati acquisiti in via automatica potranno essere importati dai soggetti IVA e dai loro intermediari nei propri sistemi gestionali, oppure utilizzati per un confronto con le informazioni a loro disposizione.
Regolarizzazione
Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è prevista la sanzione fissa da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione della comunicazione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del DLgs. n. 471/1997).
Le istruzioni relative alla compilazione della comunicazione, in linea con la risoluzione n. 104/E/2017, precisano che, per correggere eventuali errori od omissioni, è possibile presentare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della dichiarazione annuale.
Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione, compilando il Quadro VH. Di conseguenza, se quest'ultima è stata presentata senza provvedere alla relativa regolarizzazione occorrerà sanare le irregolarità od omissioni presentando una dichiarazione integrativa.