In base all'art. 8 c. 1 DPR 322/98, la dichiarazione IVA relativa all'anno 2023 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.
La presentazione è anticipata al 29 febbraio 2024 per i contribuenti che intendono comunicare i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA relative al quarto trimestre 2023 compilando il Quadro VP della dichiarazione, evitando in tal modo l'obbligo comunicativo previsto dall'art. 21-bis DL 78/2010.
Inoltre, può essere opportuno anticipare la presentazione fin dal 1° febbraio 2024 in caso di IVA a credito, in modo tale da recuperare prima, in rimborso o in compensazione, l'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione.
Presentazione dal 1° febbraio 2024
Può essere opportuno anticipare la presentazione fin dal 1° febbraio 2024 in caso di IVA a credito, in modo tale da recuperare prima, in rimborso o in compensazione, l'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione.
L'IVA a credito risultante dal rigo VX2 deve essere ripartita tra i successivi righi VX4, VX5 e VX6.
In particolare, il rigo VX4 è riservato ai contribuenti che intendono chiedere il rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione relativa all'anno 2023.
Il rimborso, nelle ipotesi previste dall'art. 30 c. 2, o dall'art. 34 c. 9 DPR 633/72 compete solo se l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale è superiore a 2.582,28 euro, ma può essere richiesto anche per un importo inferiore.
In caso di cessazione di attività, il rimborso compete senza limiti di importo.
Oltre alle predette ipotesi, il contribuente può comunque richiedere il rimborso qualora dalla dichiarazione relativa all'anno 2023 risulti un'eccedenza detraibile e dalle dichiarazioni relative ai due anni immediatamente precedenti risultino eccedenze d'imposta detraibili riportate in detrazione nell'anno successivo. In tal caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze, anche se inferiori al limite di 2.582,28 euro.
L'importo del credito IVA che s'intende riportare in detrazione nell'anno 2024 o compensare nel modello F24 deve essere, invece, riportato nel rigo VX5.
Ai sensi dell'art. 17 c. 1 D.Lgs. 241/97, l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, l'art. 10 c. 1 lett. a) DL 78/2009 subordina l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro all'apposizione del visto di conformità nella dichiarazione o, in alternativa, alla sottoscrizione della dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. Il limite è elevato a 50.000 euro per le start up innovative dall'art. 4 c. 11-novies DL 3/2015.
Per i soggetti che accedono ai benefici fiscali previsti dal regime degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), l'art. 14 D.Lgs. 1/2024 ha previsto l'incremento da 50.000 euro a 70.000 euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono, inoltre, esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui.
Tenuto conto che l'art. 9-bis c. 12 DL 50/2017 prevede che, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, sono individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali, con lo stesso provvedimento, ferme restando le attuali soglie di esonero, le più alte soglie individuate nella norma potranno essere correlate a livelli di affidabilità maggiori (es. soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 9).
Presentazione entro il 29 febbraio 2024
A seguito della modifica introdotta dall'art. 12-quater c. 1 DL 34/2019 (decreto Crescita), inserito in sede di conversione dalla L. n. 58/2019, l'art. 21-bis c. 1 DL 78/2010 prevede che la comunicazione dei dati relativi alla liquidazione IVA relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione IVA annuale.
In tal caso, quest'ultima deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
La modifica intende semplificare l'obbligo comunicativo in esame, prevedendo la facoltà, per i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA annuale entro il mese di febbraio, di comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre all'interno della dichiarazione, evitando un duplice adempimento (dichiarativo e comunicativo), senza incidere sui termini di liquidazione e versamento dell'imposta, che restano pertanto immutati.
I soggetti passivi che non intendono avvalersi della semplificazione sono tenuti a trasmettere la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre entro il mese febbraio dell'anno successivo a quello del periodo di riferimento (quindi, entro il 29 febbraio 2024) e a presentare la dichiarazione IVA secondo i termini ordinari, vale a dire entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, ex art. 8 c. 1 DPR 322/98 (quindi, entro il 30 aprile 2024).
Al fine di consentire ai contribuenti interessati di avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre, nel modello di dichiarazione IVA è stato inserito il Quadro VP, la cui composizione riproduce l'omonimo quadro del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è prevista la sanzione fissa da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione della comunicazione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11 c. 2-ter D.Lgs. 471/97).
Le istruzioni relative alla compilazione della comunicazione, in linea con la risoluzione n. 104/E/2017, precisano che, per correggere eventuali errori od omissioni, è possibile presentare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della dichiarazione annuale.
Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione, compilando il Quadro VH. Di conseguenza, se quest'ultima è stata presentata senza provvedere alla relativa regolarizzazione occorrerà sanare le irregolarità od omissioni presentando una dichiarazione integrativa.