Il modello IVA 2024, pubblicato nella versione definitiva il 15 gennaio 2024, presenta alcune novità di indubbio interesse. Rispetto alla bozza già disponibile da qualche settimana, nella versione definitiva trovano collocazione alcune delle previsioni contenute nel Decreto razionalizzazione e semplificazioni adempimenti collegato alla Riforma fiscale (D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1) e le altre novità succedutesi in corso d'anno e/o che la normativa collega a questa scadenza.
Due modelli IVA 2024
Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2024 (Prot. n. 8230/2024) sono stati approvati i modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all'anno 2023 da presentare ai fini IVA:
a) modello IVA/2024 (istruzioni) composto da:
il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
b) modello IVA BASE/2024 (istruzioni) composto da:
il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.
Rispetto allo scorso anno i modelli IVA sono stati ritoccati in linea con le modifiche normative e per semplificarne la compilazione. In particolare, sono stati rimodulati i righi dei quadri VE e VF, mentre nel quadro VO è stata introdotta la possibilità, per le imprese oleoturistiche, di revocare l'opzione per la determinazione della detrazione IVA e del reddito nei modi ordinari.
Inoltre, ravvisata l'opportunità di rendere disponibile una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell'anno hanno determinato l'imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA, viene approvato il modello IVA BASE/2024 che può essere utilizzato in alternativa al modello IVA/2024.
Le novità del modello IVA 2024
QUADRO VA
Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
QUADRO VB
Il quadro, previsto per consentire l'indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall'art. 2, c. 36-vicies ter, DL 13 agosto 2011, n. 138, è soppresso.
QUADRO VE
Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4. In tale rigo vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5%.
QUADRO VF
Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF5 per le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione pari al 9,5%.
Nella sezione 3-A, nel rigo VF34, è stato soppresso il campo 9 riservato alle operazioni esenti di cui alla L. n. 178/2020. Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 9.
Nella sezione 3-B, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF42. In tale rigo vanno indicate le operazioni con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni con percentuale di compensazione pari al 9,5%.
QUADRO VL
Nella sezione 2, nel rigo VL8 è stato inserito il campo 3, per indicare l'eccedenza a credito risultante dall'ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall'ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata.
QUADRO VO
Nella sezione 3, nel rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l'attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell'opzione per il regime ordinario. In particolare, nel rigo VO36, la casella 1 deve essere barrata dai soggetti esercenti l'attività oleoturistica, che hanno optato per la detrazione dell'IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano quindi di non avvalersi della determinazione forfetaria dell'imposta. L'opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.
La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione.
Prospetto IVA 26/PR QUADRO VS
Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VS23, riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
QUADRO CS
Il quadro CS, previsto per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all'art. 37, D.L. 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere ai relativi adempimenti dichiarativi è soppresso
Termini e modalità di presentazione
Per la presentazione del modello IVA 2024, esclusivamente per via telematica, viene confermata la scadenza dal prossimo 1.2.2024 fino al 30.4.2024, con anticipazione al 29.2.2024 per chi, previa inclusione del quadro VP, intende evitare la comunicazione Lipe del 4° trimestre 2023.
Se la dichiarazione sarà presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine, risulterà valida, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa. Se la dichiarazione sarà presentata con ritardo superiore ai 90 giorni, si considererà omessa, ma costituirà titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.
Per quanto concerne la trasmissione della dichiarazione, questa dovrà avvenire tassativamente per via telematica all'Agenzia:
direttamente dal dichiarante;
tramite un intermediario abilitato (art. 3, c. 3, DPR 322/98);
tramite gli altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
tramite società appartenenti al gruppo.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.
Versamenti e rateizzazioni
L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale dev'essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno, nel caso in cui l'importo superi euro 10,33 (10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuatati in dichiarazione).
I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 241/97. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre.
Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall'art. 17, c. 1, primo periodo, DPR n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell'IVA versando l'imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi.
Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.
Fonte: Provv. AE 15 gennaio 2024 n. 8230