Nella GU 2 febbraio 2024 n. 27 è stato pubblicato il DL 9/2024, contenente disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese di interesse strategico in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.
Di seguito si riportano le misure di maggior interesse per imprese e lavoratori.
Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico
Alle piccole e medie imprese, che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024, è concessa a titolo gratuito, la garanzia su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura:
a) dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
b) del 90% dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.
Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al devono aver prodotto, negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 50% del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure.
Interventi per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori
I lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, possono beneficiare, per il 2024, di un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali (art. 3 D.Lgs. 148/2015), per un periodo massimo di 6 settimane.
Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa è individuato nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio 2022-2023, il 70% del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.
Con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipularsi presso il ministero del Lavoro, sono individuate le modalità di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori, per garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
I datori di lavoro, previa comunicazione alle RSA o alla RSU e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile, del numero dei lavoratori interessati, trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento di integrazione al reddito all'INPS, con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Le integrazioni al reddito sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi conguagliato. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall'INPS, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.
Le integrazioni al reddito sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale (D.Lgs. 148/2015).
I periodi di utilizzo dell'integrazione al reddito non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale.
In relazione alle integrazioni al reddito non è dovuto il contributo addizionale.
Fonte: DL 9/2024