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venerdì 02/02/2024 • 17:12

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Versamento a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva: rimborso dell'eccedenza

Con Risp. 2 febbraio 2024 n. 28, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di rimborso dell'eccedenza di versamento effettuato a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva.

a cura di

redazione Memento

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L'istante è un istituto bancario italiano attivo principalmente nei servizi e soluzioni di credito alle imprese che ha acquistato la quasi totalità delle attività e passività aziendali di BETA in liquidazione coatta amministrativa.

L'eccedenza di imposta è stata acquisita per effetto della cessione del ramo d'azienda di BETA, sicché la cessionaria istante avrebbe potuto utilizzare detto credito a scomputo di eventuali versamenti dell'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 461 del 1997.

Tuttavia, l'istante afferma di non aver mai storicamente offerto servizi di custodia e amministrazione e, pertanto, di non aver mai esercitato attività che comportassero o che comportino il pagamento dell'imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato ex art. 6, D.Lgs. 461/1997.

Tale circostanza non consente alla Banca di procedere allo scomputo dell'acconto con i versamenti relativa alla medesima imposta sostitutiva.

Ciò premesso, nell'assunto, non verificabile in questa sede, che quanto dichiarato dall'istante sia conforme alla realtà, si ritiene di poter condividere la soluzione prospettata.

L'istante potrà, dunque, presentare al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate un'apposita richiesta di rimborso in carta semplice del credito in parola [risultante nel rigo SX46, colonna 8, del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari 770/2023 (periodo d'imposta 2022), già indicato nella dichiarazione 770/2022 (2021)], alla quale andrà allegata la presente risposta che contiene i motivi per i quali la richiesta deve intendersi legittima. Resta fermo il potere dell'ufficio di verificare la corretta cessione del credito tra le parti, nonché l'effettivo ammontare spettante a rimborso.

Fonte: Risp. AE 2 febbraio 2024 n. 28

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