giovedì 01/02/2024 • 06:00
Con 140 voti favorevoli, 92 contrari e 15 astensioni, la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura e senza alcuna modifica il DDL di conversione del decreto Superbonus (DL 212/2023). Il decreto passa ora al Senato per la seconda lettura e dovrà essere convertito in legge entro il 27 febbraio 2024.
redazione Memento
La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura e senza alcuna modifica il DDL di conversione del decreto Superbonus (DL 212/2023). Il decreto, che passa al Senato, dovrà essere convertito il legge entro il 27 febbraio 2024.
Cosa prevede il decreto
Il DL 212/2023 (c.d. decreto Superbonus), in vigore dal 30 dicembre 2023, autorizza la corresponsione di un contributo in favore dei contribuenti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione ad interventi (di cui all'art. 119 c. 8-bis, primo periodo, DL 34/2020) che entro il 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento.
Dal 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto in commento) si esclude la possibilità di cessione del credito d'imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.
Inoltre, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025 per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Per poter fruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono avvenire con le modalità previste per le spese di cui all'art. 16-bis DPR 917/86. Inoltre, è prevista un'apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti tecnici.
Viene abrogata la disposizione che ricomprende nel beneficio gli interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche). Si dispone, infine, che le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 2 DL 11/2023 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:
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