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giovedì 01/02/2024 • 06:00

Speciali EPISODIO 11

Somministrazione a termine: quando si applica il contributo addizionale

Prosegue la serie video sulle tematiche più controversie del mondo del lavoro. Per disincentivare i contratti brevi, la L. 92/2012 ha introdotto un contributo addizionale per i datori di lavoro che assumono con contratti a termine, anche in somministrazione. Il contributo non sembrerebbe applicabile qualora l’agenzia rinnovi al lavoratore il contratto per una missione che riguardi un diverso utilizzatore.

di Massimo Brisciani - Consulente del lavoro - Studio Brisciani & Partners

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  • Tempo di lettura 4 min.

La L. 92/2012 ha introdotto un contributo addizionale dell'1,4% a carico dei datori di lavoro che ricorrono a contratti “non a tempo indeterminato”, come misura di finanziamento della NASPI e di disincentivo ai contratti brevi. L'aliquota addizionale si applica anche alla somministrazione a termine, come specificato anche dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 15/2013.

Successivamente, nel 2018, il c.d. Decreto Dignità ha introdotto un ulteriore contributo dello 0,50% che colpisce in modo incrementale ciascun rinnovo di contratto a termine. L'INPS nella circolare n.121/2019 ha affermato che il contributo addizionale incrementale si applica anche alla somministrazione a termine: lo paga l'agenzia per il lavoro, che lo riversa quale onere al datore di lavoro utilizzatore.

Tuttavia, sulla base della predetta circolare il contributo non parrebbe essere dovuto qualora l'agenzia rinnovi al lavoratore il contratto a termine per una missione che riguardi un diverso utilizzatore. A maggior ragione il contributo dovrebbe escludersi nelle ipotesi di successive missioni a termine di un lavoratore che l'agenzia abbia assunto a tempo indeterminato.

Per poter vedere gli altri episodi della serie video, visita lo Speciale "Osservatorio Lavoro" di Massimo Brisciani.

L'episodio è disponibile anche in versione podcast su Spotify, sul canale di QuotidianoPiù Giuffrè Francis Lefebvre

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